Sentenza n. 744/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento del diritto per i ricorrenti di ottenere gli arretrati della indennità mensile di aeronavigazione sulla base della anzianità di effettivo servizio in qualità di paracadutista, applicando il sistema verticalizzato (per gradi/anzianità di servizio), così come già disposto dall’Ufficio Generale-Centro di Responsabilità Amministrativa della Marina Militare, a far data dall’anno 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento degli arretrati dell'indennità mensile di aeronavigazione da paracadutista a decorrere dal 2009
Esito
La controversia
I ricorrenti, dipendenti della Marina Militare, avevano chiesto al Ministero della Difesa il pagamento dell'indennità mensile di aeronavigazione calcolata secondo il sistema verticalizzato, ossia in base al grado e all'anzianità di effettivo servizio maturata come paracadutisti. L'Amministrazione aveva inizialmente corrisposto l'indennità soltanto per il quinquennio anteriore all'istanza del 6 marzo 2018. I ricorrenti hanno quindi domandato l'accertamento del diritto agli arretrati sin dal 2009, deducendo di avere già presentato analoghe richieste nell'ottobre e novembre 2014 senza ricevere riscontro.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero della Difesa ha depositato una relazione informativa dalla quale risultava che la Direzione di Commissariato della Marina Militare, applicando l'orientamento espresso dal TAR con la sentenza n. 792/2021, aveva quantificato e corrisposto ai ricorrenti anche gli arretrati relativi al quinquennio anteriore al 2014, come documentato dai prospetti delle emissioni stipendiali del marzo 2022. Poiché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nel corso del giudizio, l'amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata dai ricorrenti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato avviso alle parti dei profili di improcedibilità e cessata materia del contendere rilevati d'ufficio prima della decisione.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta una condotta o un atto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda.
- La corresponsione integrale degli arretrati economici richiesti dal dipendente pubblico determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento del relativo diritto, anche se il pagamento avviene dopo la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1099/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1100/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1101/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1102/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1103/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1104/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →