Cassazione Penale, Sentenza n. 36135/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per prescrizione. Decisione pronunciata a Roma il 22/06/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Maione ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva rideterminato la durata delle pene accessorie connesse alla condanna per bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale in relazione alla Commerciale Maione s.r.l. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'estinzione dei reati per prescrizione. La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: dovendosi escludere la recidiva (decisione di primo grado) e considerata la natura comune dell'aggravante della pluralità dei fatti, il termine di prescrizione andava computato fino al 11 aprile 2019, data antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata. Nel calcolo si sono tenute presenti le sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado pari a 9 mesi e 27 giorni, correlate ai rinvii richiesti dalle parti nelle udienze del 18/02/2014 e del 19/04/2016.
Norme richiamate
prescrizione (norme del codice penale e del codice di procedura penale)
Dal testo si evince l'applicazione delle regole sulla prescrizione: l'esclusione della recidiva e la qualificazione dell'aggravante come comune hanno inciso sul termine prescrizionale, che è stato computato fino all'11/04/2019 tenendo conto delle sospensioni processuali per rinvii richiesti dalle parti
Massime di principio
- L'esclusione della recidiva nel giudicato di primo grado può abbassare il termine prescrizionale rispetto a quanto si ritiene se fosse applicata la recidiva; va sempre verificato l'effetto della recidiva sul termine della prescrizione.
- Quando un'aggravante è qualificata come 'comune' a più fatti, essa non produce necessariamente un allungamento ulteriore del termine prescrizionale per ciascun fatto: il calcolo deve tenere conto della sua natura comune.
- Le sospensioni del procedimento (es. rinvii accordati su richiesta di parte) prolongano il termine di prescrizione per il periodo corrispondente e devono essere documentalmente valutate nel computo prescrizionale.
- Se, a seguito di corretto computo dei termini e delle sospensioni, la prescrizione risulta già intervenuta prima della deliberazione della sentenza impugnata, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare e contestare tempestivamente qualsiasi richiesta di rinvio o circostanza che incida sul computo dei termini, perché tali eventi possono determinare l'intervenuta prescrizione.
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