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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-316/23

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 15 May 2024. — Hanns Pfriem v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark UC – Earlier EU figurative mark UC – Right to be heard – Principle of impartiality – Extent of the examination to be carried out by the Board of Appeal – Article 27(2) of Delegated Regulation (EU) 2018/625 – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-316/23

Giurisprudenza europea62023TJ0316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva negato l’opposizione al marchio richiesto "UC". Ha escluso la violazione del diritto di essere sentito e del principio di imparzialità, rilevando che gli argomenti dell’opponente erano stati effettivamente esaminati. Nel merito, ha confermato che i prodotti e servizi in conflitto non erano simili e che, pertanto, mancava il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Opposizione a marchio UE: esclusa la confondibilità tra i segni UC per assenza di identità o somiglianza tra i prodotti/servizi, con rigetto delle censure su diritto di essere sentito e imparzialità

La questione giuridica

Se la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO avesse violato il diritto di essere sentito e il principio di imparzialità, nonché l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625, e se, nel merito, avesse erroneamente escluso il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 non riconoscendo identità o somiglianza tra i prodotti/servizi dei segni in conflitto.

Principio di diritto

In sede di opposizione a marchio UE, la commissione di ricorso deve esaminare le censure delle parti, ma non viola il diritto di essere sentito se la parte ha potuto far valere utilmente le proprie osservazioni e queste sono state considerate, anche sinteticamente, nella motivazione. Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625 non impedisce alla commissione di ricorso di esaminare d’ufficio la somiglianza di segni e prodotti/servizi, profilo necessario per l’applicazione corretta dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Nel merito, prodotti e servizi non sono simili solo perché rientrano nella stessa classe o perché possono essere prodotti dallo stesso fabbricante in astratto: occorre una valutazione globale di natura, destinazione, uso, canali di distribuzione e complementarità. Poiché i dispositivi di testing dell’anteriore marchio e i dispositivi/software di controllo, visualizzazione, installazione, manutenzione, riparazione e design del marchio richiesto non presentano identità né somiglianza sufficiente, manca una condizione cumulativa del rischio di confusione e l’opposizione va respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 33, paragrafi 5 e 7
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 27, paragrafo 2
  • Regole di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
  • Regole di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1

Opposizione a marchio UE e rischio di confusione tra segni "UC"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione relativo a una registrazione internazionale designante l’Unione europea. Il Tribunale esamina, da un lato, le doglianze procedurali relative al diritto di essere sentito e all’imparzialità e, dall’altro, la corretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

L’interveniente U-Control Srl aveva designato l’Unione europea nella propria registrazione internazionale per un segno figurativo "UC" destinato a coprire, tra l’altro, prodotti e servizi nelle classi 9, 37 e 42 della classificazione di Nizza. Hanns Pfriem aveva proposto opposizione fondandola su un marchio figurativo UE anteriore "UC" per prodotti della classe 9, descritti come "testing devices for manufacturing and repair of machines and other objects, in particular in metal construction, vehicle construction and in the energy sector".

L’opposizione era basata sui motivi relativi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ritenendo che i prodotti e servizi in conflitto non fossero né identici né simili.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva tre motivi principali:

  • violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta;
  • violazione del diritto a un trattamento imparziale ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta e dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625;
  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per omessa corretta valutazione dell’identità/somiglianza di prodotti e servizi.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 41 della Carta, che tutela il diritto a una buona amministrazione, inclusi il diritto di essere ascoltati e quello a un trattamento imparziale;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001, che disciplina i motivi relativi di rifiuto basati su identità o somiglianza di segni e prodotti/servizi;
  • l’articolo 33, paragrafi 5 e 7, del regolamento 2017/1001, secondo cui l’interpretazione dell’elenco dei prodotti e servizi deve essere letterale e la collocazione in una classe di Nizza non determina, da sola, somiglianza o dissomiglianza;
  • l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625, che limita l’esame della commissione di ricorso ai motivi dedotti, salvo questioni di diritto necessarie per una corretta applicazione del regolamento 2017/1001.

Diritto di essere sentito

Il Tribunale respinge la censura perché il ricorrente aveva potuto esporre utilmente le proprie osservazioni nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Il fatto che la commissione non abbia accolto le sue argomentazioni o abbia ripreso in parte il ragionamento della divisione di opposizione non equivale a violazione del diritto di essere sentito.

Il Tribunale osserva anche che la decisione impugnata menzionava e confutava espressamente le argomentazioni dell’opponente, compresa la tesi della somiglianza dei prodotti e della complementarità. Ne deriva che la commissione non ha ignorato le osservazioni della parte e ha adottato la decisione in piena conoscenza degli elementi rilevanti.

Imparzialità ed estensione dell’esame della commissione di ricorso

Quanto all’imparzialità, il Tribunale richiama la distinzione tra imparzialità soggettiva e oggettiva e osserva che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a far sorgere un dubbio legittimo sulla neutralità dell’organo decidente.

Sotto il profilo dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625, il Tribunale afferma che, nei procedimenti di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la valutazione della somiglianza dei prodotti/servizi e dei segni è una questione di diritto necessaria per la corretta applicazione del regolamento e può essere esaminata anche d’ufficio. La commissione di ricorso può inoltre prendere in considerazione fatti notori o comunque desumibili da fonti generalmente accessibili.

Di conseguenza, non vi è stata né violazione del citato articolo 27, paragrafo 2, né parzialità nel modo in cui la commissione ha ricostruito e qualificato i prodotti in questione.

Somiglianza dei prodotti e dei servizi

Nel merito, il Tribunale conferma l’approccio della commissione di ricorso. I prodotti della classe 9 coperti dal marchio richiesto sono dispositivi di visualizzazione, controllo, sorveglianza e relativo software impiegati nel processo industriale; i prodotti del marchio anteriore sono invece dispositivi di testing destinati a verificare il corretto funzionamento, la prestazione e la qualità di macchine e altri oggetti al termine della fabbricazione o della riparazione.

Il Tribunale ritiene corretta la valutazione secondo cui:

  • i prodotti non sono identici, perché non si tratta né della stessa categoria né di una sottocategoria inclusiva dell’altra;
  • non sono simili, poiché hanno natura, finalità e uso diversi;
  • non sono complementari in senso giuridico, perché possono essere utilizzati indipendentemente e non sono indispensabili l’uno all’altro;
  • la sola circostanza che possano essere prodotti dallo stesso fabbricante o rientrare in una medesima classe di Nizza non è sufficiente a fondare la somiglianza.

Quanto ai servizi delle classi 37 e 42, il Tribunale osserva che si tratta rispettivamente di installazione, manutenzione e riparazione di determinati beni, e di servizi di design. Tali servizi hanno natura immateriale e finalità diverse rispetto ai dispositivi di testing della classe 9 del marchio anteriore; inoltre, il ricorrente non ha dimostrato che i produttori di tali dispositivi offrano normalmente anche quei servizi.

Esito e dispositivo

Poiché non risultano provati né i vizi procedurali dedotti né la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Le spese vengono poste a carico del ricorrente in favore dell’interveniente; EUIPO sopporta le proprie spese perché non era stata formulata una richiesta di condanna alle spese per l’ipotesi di assenza di udienza.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, in materia di marchi UE, l’analisi della somiglianza dei prodotti e dei servizi va condotta sulla base dell’elenco letterale dei beni e servizi e di tutti i fattori pertinenti, non della sola classificazione di Nizza. Conferma inoltre che il diritto di essere sentito non implica il diritto all’accoglimento delle proprie tesi, ma soltanto la possibilità effettiva di farle valere e che esse siano considerate dall’organo decidente.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaprocedimenti di opposizionerischio di confusionediritto di essere sentito e imparzialitàclassificazione di nizza

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