Corte di giustizia, Sentenza C-15/24
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 maggio 2024. — Procedimento penale a carico di CH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 6, lettera b) – Deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore in circostanze eccezionali – Articolo 9 – Rinuncia alla presenza o all’assistenza di un difensore – Presupposti – Articolo 12, paragrafo 2 – Rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento – Ammissibilità delle prove – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rinuncia scritta di un indagato analfabeta al proprio diritto di avvalersi di un difensore – Assenza di spiegazione sulle possibili conseguenze della rinuncia a tale diritto – Implicazioni su atti di indagine successivi – Decisione in merito ad una misura di sicurezza adeguata – Valutazione delle prove ottenute in violazione del diritto di avvalersi di un difensore. — Causa C-15/24 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in procedimento pregiudiziale d’urgenza, ha chiarito la portata della direttiva 2013/48/UE sul diritto al difensore in un caso bulgaro riguardante un indagato arrestato, analfabeta e inizialmente privo di assistenza legale. Ha escluso che una deroga temporanea non recepita possa essere opposta all’indagato, ha precisato le condizioni di validità della rinuncia e ha affermato che, per una persona vulnerabile, l’informazione sulla revoca della rinuncia deve essere rinnovata prima di atti di indagine successivi rilevanti. Infine, ha stabilito che il giudice che decide sulla misura cautelare deve poter valutare le prove ottenute in violazione della direttiva ed eventualmente escluderle.
Rinvio pregiudiziale sul diritto di avvalersi di un difensore: rinuncia valida di un indagato analfabeta, effetti di eventuali deroghe temporanee e valutazione di prove acquisite in violazione della direttiva 2013/48/UE
La questione giuridica
Se la direttiva 2013/48/UE consenta: 1) alle autorità nazionali di invocare una deroga temporanea non trasposta all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b); 2) di ritenere valida la rinuncia scritta al difensore da parte di un indagato analfabeta non informato delle conseguenze; 3) di considerare sufficiente una rinuncia iniziale a esonerare le autorità dall’ulteriore obbligo informativo prima di successivi atti di indagine; 4) se l’articolo 12, paragrafo 2, osta a regole nazionali che impediscono al giudice di valutare ed eventualmente escludere prove acquisite in violazione del diritto di difesa nel contesto della decisione sulla misura cautelare.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48/UE, se non trasposto, non può essere invocato dalle autorità di polizia contro l’indagato; la rinuncia al difensore è valida solo se l’interessato riceve informazioni chiare e sufficienti, in un linguaggio comprensibile e tenuto conto della sua vulnerabilità, sulle conseguenze della rinuncia, e se la rinuncia è verbalizzata in modo verificabile; una rinuncia iniziale non esonera le autorità dall’informare nuovamente la persona vulnerabile prima di atti di indagine successivi particolarmente incisivi; infine, l’articolo 12, paragrafo 2, osta a norme o giurisprudenza nazionali che impediscano al giudice di valutare e, se del caso, escludere le prove raccolte in violazione del diritto di accesso a un difensore quando decide sulla misura cautelare.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/48/UE
- Articolo 3, paragrafo 6, lettera b), direttiva 2013/48/UE
- Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2013/48/UE
- Articolo 12, paragrafo 2, direttiva 2013/48/UE
- Articolo 13, direttiva 2013/48/UE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Rinvio pregiudiziale sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza proposto dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) nell’ambito di un procedimento penale a carico di CH, cittadino bulgaro accusato di due rapine. La Corte interpreta la direttiva 2013/48/UE alla luce della Carta, con particolare attenzione alla validità della rinuncia al difensore, alle deroghe temporanee al diritto di difesa e alla valutazione delle prove raccolte in violazione di tali garanzie.
Fatti e procedimento principale
CH è stato arrestato il 16 dicembre 2022 e, nello stesso giorno, ha firmato una dichiarazione di rinuncia all’assistenza di un difensore. Il giudice del rinvio segnala però che:
- le conseguenze della rinuncia non gli sarebbero state spiegate;
- CH è analfabeta e non padroneggia la lingua bulgara in forma scritta;
- la dichiarazione risulterebbe priva di talune sottoscrizioni richieste dal diritto nazionale;
- dopo l’arresto sono stati compiuti vari atti di indagine in assenza di difensore, tra cui audizione, ricostruzione, perquisizioni e ricognizioni. Successivamente è stata formalizzata l’imputazione e il giudice nazionale è stato chiamato a pronunciarsi anche sulla misura di sicurezza (custodia cautelare), ritenendo centrale la questione dell’utilizzabilità delle prove raccolte prima dell’assistenza del difensore.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2013/48/UE, soprattutto gli articoli 3, 9, 12 e 13;
- i considerando 39, 40, 50, 51, 52 e 53 della direttiva;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta. Vengono inoltre richiamate disposizioni del diritto bulgaro sulla presenza del difensore e sulla verbalizzazione della rinuncia.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domanda in sostanza:
- se l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva possa essere invocato dalle autorità nazionali in assenza di trasposizione;
- se la rinuncia scritta di un indagato analfabeta sia valida senza spiegazione delle conseguenze;
- se una rinuncia iniziale copra automaticamente i successivi atti investigativi;
- se l’articolo 12, paragrafo 2, consenta norme nazionali che impediscono al giudice di valutare l’illiceità probatoria nel decidere sulla misura cautelare.
Sulla deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore
La Corte afferma che l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48/UE non attribuisce un diritto opponibile allo Stato, ma consente agli Stati membri di prevedere una deroga temporanea in circostanze eccezionali. Per questo motivo, in assenza di trasposizione nell’ordinamento nazionale, le autorità di polizia non possono invocare direttamente tale disposizione contro l’indagato o imputato.
Sulla validità della rinuncia al difensore da parte di un indagato analfabeta
La Corte ricorda che la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore richiede due condizioni cumulative:
- informazione chiara e sufficiente, in linguaggio semplice e comprensibile, sul contenuto del diritto e sulle conseguenze della rinuncia;
- rinuncia volontaria e inequivocabile. Tali requisiti devono essere letti alla luce del considerando 39 e dell’articolo 13 della direttiva, che impongono di tener conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili. L’analfabetismo, di per sé, non esclude la possibilità di rinunciare validamente al difensore, ma impone un particolare adattamento delle modalità informative. Se l’indagato non ha ricevuto informazioni adeguate e la rinuncia non è stata verbalizzata in modo da consentire il controllo del rispetto dei requisiti, la rinuncia non è conforme alla direttiva.
Sulla rinuncia iniziale e sui successivi atti di indagine
Secondo la Corte, la rinuncia conforme ai requisiti della direttiva produce effetti fino alla sua revoca e non deve essere reiterata per ogni atto di indagine successivo. Tuttavia, per le persone vulnerabili, l’obbligo informativo non si esaurisce con la prima rinuncia in modo assoluto. Prima di atti di indagine successivi particolarmente incisivi, come interrogatori, ricognizioni, confronti o ricostruzioni, le autorità devono ricordare all’interessato la possibilità di revocare la rinuncia, se l’assenza del difensore può essere particolarmente pregiudizievole.
Sulla valutazione delle prove raccolte in violazione del diritto al difensore
La Corte afferma che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, si applica anche quando il giudice deve decidere sulla misura cautelare e sul mantenimento in custodia dell’imputato. Ne deriva che il giudice deve poter valutare se prove siano state ottenute in violazione della direttiva e, se del caso, escluderle. La direttiva non impone un’esclusione automatica di tutte le prove viziate, ma esige che il procedimento resti equo e che i diritti della difesa siano effettivamente rispettati. Una norma o una giurisprudenza nazionale che privi il giudice di tale potere di valutazione è incompatibile con l’articolo 12, paragrafo 2.
Decisione della Corte
La Corte risponde che:
- la deroga temporanea di cui all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), non può essere invocata dalle autorità contro l’indagato se non è stata trasposta;
- la rinuncia dell’indagato analfabeta non è valida se non è stata adeguatamente informata e verbalizzata;
- una persona vulnerabile deve essere nuovamente informata della possibilità di revocare la rinuncia prima di atti investigativi successivi particolarmente incisivi;
- il giudice che decide sulla misura cautelare deve poter esaminare ed eventualmente escludere prove raccolte in violazione della direttiva.
Principi pratici per gli operatori
La sentenza rafforza la necessità di una rinuncia realmente consapevole e documentata al difensore, soprattutto in presenza di soggetti vulnerabili. Conferma inoltre che le garanzie della direttiva 2013/48/UE non si esauriscono nell’atto iniziale di rinuncia, ma continuano a operare nelle fasi successive del procedimento, specialmente quando sono in gioco prove decisive e misure restrittive della libertà personale.
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