Tribunale, Sentenza T-147/23
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 maggio 2024. — VI contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AST/150/21-3 – Decisione di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Articolo 27 dello Statuto – Articolo 5 dell’allegato III allo Statuto – Errore manifesto di valutazione. — Causa T-147/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di una candidata esclusa dalla fase successiva del concorso EPSO/AST/150/21-3. Ha ritenuto legittimo il sistema di selezione per titoli con criteri ponderati deciso dalla commissione giudicatrice e ha escluso che la mancata verifica preventiva dei documenti giustificativi integrasse, di per sé, una violazione dello Statuto. Anche le contestazioni specifiche sul punteggio attribuito a tre criteri del Talent Screener e sulla ripartizione cronologica dell’esperienza professionale sono state giudicate infondate, perché non sorrette da elementi idonei a rendere implausibile la valutazione della commissione.
Concorso EPSO/AST/150/21-3: legittimità della mancata ammissione alla fase successiva e controllo sull’errore manifesto nella valutazione dei titoli nel Talent Screener
La questione giuridica
Se la decisione di non ammettere la candidata alla terza fase del concorso fosse viziata da errore manifesto di valutazione dei titoli; se il bando di concorso fosse illegittimo perché attribuiva alla commissione giudicatrice la ponderazione dei criteri del Talent Screener; e se le modalità di selezione violassero l’articolo 27 dello Statuto e l’articolo 5 dell’allegato III, per mancata verifica preventiva dei documenti giustificativi prima dell’esclusione dei candidati.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice dispone di un ampio margine discrezionale nella valutazione dell’esperienza professionale dei candidati e che il controllo giurisdizionale si limita all’errore manifesto di valutazione. La fissazione e l’applicazione dei fattori di ponderazione nel Talent Screener sono compatibili con l’articolo 5, terzo comma, dell’allegato III allo Statuto, mentre l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III riguarda solo i concorsi per esami e non è invocabile contro la fase di selezione per titoli. Inoltre, la mancata ammissione alla fase successiva non è illegittima per il solo fatto che la verifica dei documenti giustificativi sia prevista in una fase successiva, se il ricorrente non dimostra un pregiudizio concreto e il rischio dedotto resta ipotetico. Nel caso concreto, nessuno dei rilievi mossi dalla candidata ha dimostrato un errore manifesto, sicché il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 28, lettera d), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato III allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 5, terzo comma, dell’allegato III allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 5, quarto comma, dell’allegato III allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso EPSO/AST/150/21-3: mancata ammissione alla fase successiva e sindacato sull’errore manifesto
La pronuncia riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da una candidata esclusa dalla terza fase di un concorso generale per tecnici di laboratorio. Il Tribunale è chiamato a verificare la legittimità della decisione di non ammissione adottata nel quadro del Talent Screener e la conformità del bando di concorso allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea.
Fatti e procedimento
La ricorrente aveva presentato domanda per il concorso EPSO/AST/150/21-3, articolato in tre fasi: verifica preliminare delle condizioni generali e specifiche di ammissione, selezione per titoli (Talent Screener) e prove del centro di valutazione. La commissione giudicatrice le aveva attribuito inizialmente 45 punti, poi 53 dopo il riesame, comunque insufficienti rispetto alla soglia minima di 57 punti per accedere alla fase successiva. Dopo il reclamo amministrativo respinto dall’APN, la candidata ha chiesto al Tribunale l’annullamento della decisione sul riesame e della decisione sul reclamo.
Normativa rilevante e struttura del concorso
Il bando prevedeva, per i tecnici di laboratorio, otto criteri di selezione relativi all’esperienza professionale, ciascuno valutato con punteggi da 0 a 4 e con possibili coefficienti di ponderazione da 1 a 3. I punti ottenuti nel Talent Screener venivano moltiplicati per i coefficienti e sommati per individuare i candidati migliori. Solo questi ultimi erano ammessi alle prove successive. Il Tribunale richiama, in particolare, l’articolo 27 dello Statuto, l’articolo 28, lettera d), e l’articolo 5, terzo e quarto comma, dell’allegato III, nonché l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dello stesso allegato.
Oggetto del ricorso e coordinamento degli atti impugnati
Il Tribunale osserva che, nei ricorsi contro una mancata ammissione a concorso, l’atto lesivo è normalmente la decisione adottata dopo il riesame, mentre il rigetto del reclamo non ha contenuto autonomo. Tuttavia, la motivazione contenuta nella decisione sul reclamo può integrare quella della decisione sul riesame. Di conseguenza, l’oggetto del giudizio è stato individuato nella decisione sul riesame, integrata dalla decisione sul reclamo.
Primo e secondo motivo: legittimità del bando e ripartizione dei poteri nella selezione per titoli
La ricorrente sosteneva che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III, solo l’APN avrebbe potuto determinare, nel bando, la natura delle prove e la loro valutazione; ne deriverebbe l’illegittimità del meccanismo che affidava alla commissione giudicatrice la fissazione dei fattori di ponderazione nel Talent Screener. Il Tribunale respinge l’argomento perché tale disposizione riguarda i concorsi per esami, non la selezione per titoli all’interno di un concorso per titoli ed esami.
Il Tribunale precisa invece che i concorsi per titoli ed esami sono disciplinati dall’articolo 5, terzo e quarto comma, dell’allegato III, che consente alla commissione giudicatrice di stabilire previamente i criteri di valutazione dei titoli e di esaminarli successivamente. Ne deriva che il sistema di ponderazione previsto dal bando si colloca nel perimetro normativo corretto e non integra alcuna illegittimità.
Terzo motivo: violazione dell’articolo 27 dello Statuto e assenza di verifica preventiva dei documenti
La candidata sosteneva che la selezione fosse assimilabile a quella censurata nella sentenza Glantenay, poiché i candidati esclusi non sarebbero stati sottoposti a una verifica concreta e preventiva dei titoli e dei documenti giustificativi. Il Tribunale rileva che, nel caso di specie, la commissione giudicatrice aveva comunque effettuato un esame obiettivo e concreto dei titoli nella fase del Talent Screener e che la verifica documentale completa era prevista nella fase successiva per i soli candidati ammessi.
Il rischio che eventuali dichiarazioni inesatte di altri candidati avessero inciso negativamente sulla posizione della ricorrente è stato considerato ipotetico, anche perché il bando prevedeva che il numero di candidati ammessi alla fase di valutazione potesse arrivare fino al triplo dei posti disponibili, riducendo il rischio di esclusioni ingiustificate. La censura è quindi stata respinta.
Quarto profilo: controllo sull’errore manifesto di valutazione
Nel merito della valutazione dei titoli, il Tribunale ricorda che la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione dell’esperienza professionale, sia quanto alla natura sia quanto alla durata e al nesso con le mansioni. Il controllo del giudice si limita a verificare l’eventuale errore manifesto, che deve emergere come valutazione non plausibile alla luce dei criteri applicabili; spetta al ricorrente fornire elementi idonei a privare di plausibilità la decisione contestata.
Valutazione dei criteri di selezione 4, 5 e 7
Quanto al criterio 4, la ricorrente contestava il punteggio assegnato per la redazione di relazioni e compilazione di risultati tecnici. Il Tribunale osserva che le risposte nel Talent Screener non indicavano con precisione la durata dell’esperienza riferibile a tale criterio e che le stime soggettive della candidata non bastavano a provare un errore manifesto. Inoltre, il lavoro di redazione delle relazioni non poteva essere conteggiato due volte insieme all’attività principale già valutata in altri criteri.
Sul criterio 5, relativo alla taratura delle attrezzature, il Tribunale rileva che la candidata aveva indicato un’esperienza di sei anni presso il JRC e di oltre un anno in un’impresa privata; non poteva dunque lamentare che la commissione le avesse riconosciuto solo tre anni. La commissione non era inoltre tenuta a ricavare informazioni da altre risposte del modulo di candidatura, poiché il bando disponeva espressamente che il punteggio fosse basato solo sulle risposte relative al Talent Screener.
Quanto al criterio 7, il Tribunale giudica non significativa la differenza tra la valutazione della commissione e la stima formulata dalla ricorrente circa la durata della propria esperienza. Anche qui, la censura si fondava su apprezzamenti personali e non su prove oggettive idonee a rendere implausibile il punteggio attribuito.
Ripartizione cronologica dell’esperienza professionale
La ricorrente sosteneva che la commissione avesse frammentato in modo arbitrario la sua esperienza professionale tra diversi criteri, penalizzandola e impedendo un corretto cumulo delle durate. Il Tribunale respinge anche questa doglianza, osservando che la stessa commissione non poteva conteggiare due volte la medesima esperienza e che la ripartizione era stata effettuata secondo le priorità e i coefficienti di ponderazione previamente definiti per i criteri più rilevanti.
Il Tribunale sottolinea che la candidata non aveva indicato con sufficiente precisione, nella candidatura, come la sua esperienza dovesse essere suddivisa tra i criteri e che i suoi rilievi si fondavano su stime soggettive, non su elementi oggettivi. Di conseguenza, non è stato dimostrato alcun errore manifesto nella ripartizione cronologica.
Decisione e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente, soccombente, è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione europea.
Principi ricavabili
La sentenza ribadisce che, nei concorsi dell’Unione articolati in selezione per titoli ed esami, il sindacato del giudice è particolarmente contenuto: la commissione giudicatrice gode di un ampio margine di valutazione e l’annullamento è possibile solo se la ricorrente dimostra un errore manifesto. Conferma inoltre che la fase di Talent Screener può essere strutturata con criteri ponderati e che la verifica documentale finale, collocata in una fase successiva, non rende di per sé illegittima la selezione, salvo prova di un pregiudizio concreto.
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