Tribunale, Ordinanza T-421/23
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 16 May 2024. — Versobank AS v European Central Bank. — Action for damages – Non-contractual liability – Economic and monetary policy – Prudential supervision of credit institutions – Specific supervisory tasks conferred on the ECB – Decision to withdraw a credit institution’s authorisation – Failure to comply with procedural requirements – Article 76(d) of the Rules of Procedure – Manifest inadmissibility. — Case T-421/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile l’azione di Versobank AS contro la BCE per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal ritiro dell’autorizzazione bancaria e dal comportamento della BCE nel relativo procedimento. Il ricorso non soddisfaceva i requisiti di chiarezza e precisione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, poiché non indicava in modo adeguato né il danno né il nesso causale. Di conseguenza, il Tribunale non è entrato nel merito della pretesa illegittimità della condotta della BCE e ha posto le spese a carico della ricorrente.
Azione risarcitoria contro la BCE per presunto danno derivante dal ritiro dell’autorizzazione bancaria: dichiarazione di manifesta irricevibilità per difetto dei requisiti minimi di chiarezza e precisione del ricorso.
La questione giuridica
Se un ricorso per risarcimento danni ex articolo 268 TFUE sia ricevibile quando non descrive in modo sufficientemente chiaro e preciso la condotta illecita imputata alla BCE, il danno asseritamente subito e il nesso causale tra tale condotta e il danno, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale.
Principio di diritto
Un’azione risarcitoria contro l’Unione o una sua istituzione è manifestamente irricevibile se il ricorso non espone, in modo coerente e intelligibile, i fatti e i motivi necessari a identificare la condotta contestata, a spiegare il nesso causale tra tale condotta e il danno allegato e a descrivere la natura e la portata del danno; non basta un richiamo generico a violazioni dei diritti della parte o alla pretesa illegittimità dell’atto di vigilanza. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che Versobank AS non avesse fornito indicazioni sufficienti sul danno né sulla causalità e ha quindi accolto l’eccezione della BCE, dichiarando il ricorso manifestamente irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Regolamento (UE) n. 468/2014
- Direttiva 2013/36/UE
Azione risarcitoria di Versobank AS contro la BCE per il ritiro dell’autorizzazione bancaria
La pronuncia riguarda un ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto da Versobank AS ai sensi dell’articolo 268 TFUE, con cui la società chiedeva il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della decisione della BCE del 17 luglio 2018 che aveva sostituito e confermato il ritiro dell’autorizzazione bancaria. Il Tribunale decide con ordinanza, accogliendo l’eccezione preliminare di irricevibilità sollevata dalla BCE.
Contesto fattuale e procedurale
Versobank AS era un ente creditizio estone classificato come "less significant institution" nel Meccanismo di vigilanza unico. In base al regolamento n. 1024/2013, al regolamento n. 468/2014 e al diritto estone di recepimento della direttiva 2013/36/UE, la BCE aveva adottato il 26 marzo 2018 una decisione di ritiro dell’autorizzazione. Dopo il riesame amministrativo interno, il Consiglio direttivo della BCE aveva adottato il 17 luglio 2018 una nuova decisione, sostitutiva della precedente.
In precedenza, Versobank aveva già impugnato entrambe le decisioni nel merito in due distinti procedimenti (T‑351/18 e T‑584/18). Con sentenza del 6 ottobre 2021 il Tribunale aveva dichiarato il primo ricorso privo di oggetto e respinto il secondo; la Corte di giustizia aveva poi respinto l’impugnazione con sentenza del 7 settembre 2023.
Oggetto della domanda risarcitoria
Nel presente giudizio Versobank non chiedeva l’annullamento della decisione di vigilanza, ma il risarcimento dei danni che assumeva derivarle:
- dall’adozione della decisione del 17 luglio 2018;
- dal comportamento della BCE nel corso del procedimento amministrativo collegato al ritiro dell’autorizzazione.
La BCE ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per difetto dei requisiti dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, sostenendo che l’atto introduttivo non conteneva elementi sufficienti per individuare condotta illecita, danno e nesso causale.
Normativa processuale e criteri di ricevibilità
Il Tribunale richiama, in primo luogo, i presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione di cui all’articolo 340, secondo comma, TFUE: illiceità della condotta, danno effettivo e certo, nesso causale diretto. Richiama poi l’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale per il tramite dell’articolo 53, primo comma, nonché l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.
Da tali disposizioni deriva che il ricorso deve contenere, con sufficiente chiarezza e precisione:
- l’indicazione della condotta imputata all’istituzione;
- le ragioni per cui si ritiene sussistere il nesso causale con il danno;
- la natura e la portata del danno lamentato.
Il Tribunale ricorda anche che l’importo del danno può non essere quantificato in cifre, purché il ricorrente fornisca elementi idonei a consentirne la valutazione; ciò però non dispensa dall’indicare in modo adeguato il pregiudizio e il collegamento causale.
Valutazione del Tribunale sul danno allegato
Nel caso concreto, il Tribunale osserva che Versobank si era limitata ad affermare, al paragrafo 75 del ricorso, di aver subito un danno materiale, aggiungendo però che, a causa della perdurante lesione dei diritti di difesa e della mancanza di una rappresentanza effettiva, non era possibile quantificarlo.
Secondo il Tribunale, tale indicazione non era sufficiente a consentire né alla Corte né alla BCE di apprezzare la natura e la portata del danno asserito. La semplice affermazione dell’esistenza di un pregiudizio materiale, senza una minima specificazione concreta, non soddisfa il requisito di precisione richiesto.
Valutazione del Tribunale sul nesso causale
Quanto al nesso causale, il Tribunale ribadisce che il danno deve costituire una conseguenza sufficientemente diretta della condotta contestata, che deve esserne la causa determinante, e che incombe al ricorrente fornirne la prova.
In questo caso, Versobank si era limitata a sostenere in modo apodittico che il "trattamento illecito" da parte della BCE aveva causato un considerevole danno materiale. Il ricorso non spiegava però perché il danno sarebbe derivato proprio dal comportamento contestato alla BCE, né chiariva come tale comportamento fosse collegato, in modo causale, al pregiudizio lamentato. Nemmeno le doglianze relative ai diritti di difesa, alla rappresentanza nel procedimento amministrativo e al ruolo asseritamente improprio della BCE nel rapporto con il liquidatore consentivano di colmare tale lacuna.
Il Tribunale sottolinea inoltre che non spetta ad esso ricostruire autonomamente il nesso causale al posto della parte ricorrente.
Esito del giudizio e spese
Constatata l’assenza degli elementi necessari per soddisfare i requisiti di ammissibilità, il Tribunale accoglie l’eccezione della BCE e dichiara l’azione manifestamente irricevibile. Non è quindi necessario pronunciarsi sulla legittimazione del rappresentante della ricorrente. Di conseguenza, non vi è più luogo a statuire sull’intervento del Consiglio dell’Unione europea.
Le spese sono poste a carico di Versobank AS, mentre il Consiglio sopporta le proprie spese relative all’intervento.
Principio desumibile dalla decisione
La pronuncia ribadisce che, in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il ricorso deve contenere un’esposizione concreta e intelligibile della condotta illecita, del danno e del nesso causale. Una formulazione generica o meramente assertiva delle doglianze, anche se riferita a presunte violazioni dei diritti di difesa nel contesto di una vigilanza bancaria, è insufficiente a superare il vaglio di ricevibilità.
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