Cassazione Penale, Sentenza n. 20681/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania del 03/11/2020, la quale, riformando la sentenza di assoluzione del Tribunale di Ragusa, aveva riconosciuto ai soli effetti civili la loro responsabilità in relazione al delitto indicato nella rubrica come previsto dall'art. 393 cod. pen. Iacopella deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, sostenendo che la Corte di merito ha erroneamente travisato le prove dichiarative assunte nel primo grado (in particolare la testimonianza della pubblica officiosa), ritenendo l'esistenza di una precedente contesa tra le parti che in realtà andava esclusa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia violato l'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., avendo riformato l'assoluzione di primo grado e condannato i ricorrenti ai soli effetti civili sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Tale violazione, configurandosi come lesione di una garanzia fondamentale, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2 cod. proc. pen. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata agli effetti civili e la causa è stata rinviata al giudice civile competente per valore in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.; la Corte ha altresì rimesso la liquidazione delle spese per questo grado di legittimità al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Norma indicata come fattispecie penale contestata; la decisione della Cassazione riguarda però gli effetti civili derivanti dalla condanna riferita a quella fattispecie, senza entrare nel merito sostanziale del fatto perché ha annullato per vizio procedurale.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
La norma impone che, quando la Corte d'appello intende fondare una riforma sulla diversa valutazione della prova dichiarativa rispetto al giudice di primo grado, debba essere disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la sua violazione rende illegittima la decisione di riforma senza nuova istruttoria.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio la violazione della norma processuale (art. 603, comma 3-bis) in quanto si tratta di garanzia fondamentale; pertanto il vizio è sindacabile anche senza specifica censura delle parti.
art. 622 cod. proc. pen.
Stabilisce la competenza e le modalità del rinvio: la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la decisione sugli effetti civili.
art. 23, comma 8 D.L. 137/2020
Richiamato come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso (ricorso trattato con contraddittorio scritto), senza incidenza sul merito della decisione.
art. 612 cod. pen.
Richiamato da parte civile quale possibile riqualificazione del fatto; la Cassazione però non si è pronunciata sulla riclassificazione materiale perché ha annullato la statuizione civile per vizi procedurali.
Massime di principio
- Un giudice d'appello non può riformare una sentenza di assoluzione basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: in caso contrario la decisione è annullabile per violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.
- La violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 603, comma 3-bis è rilevabile d'ufficio in Cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, per cui non è necessario che la parte invocante la violazione la abbia espressamente dedotta in motivi di impugnazione.
- Quando la Cassazione annulla gli effetti civili di una sentenza penale per vizi procedurali, la questione degli stessi effetti viene generalmente rimessa al giudice civile competente (art. 622 c.p.p.), con esclusione di un nuovo esame di merito in sede penale fino a che non sia stata regolarmente rinnovata l'istruttoria.
- Se si ritiene che il giudice d'appello abbia travisato le prove dichiarative, è fondamentale chiedere espressamente la rinnovazione dell'istruttoria o, in mancanza, impugnare la decisione per violazione dell'art. 603, comma 3-bis; basare la riforma solo su una diversa valutazione delle dichiarazioni può comportare l'annullamento.
- La parte civile che chiede una riqualificazione del fatto (es. ai sensi dell'art. 612 c.p.) può sollevare tale richiesta, ma se la decisione viene annullata per vizi procedurali la Cassazione può non entrare nel merito della riqualificazione, rimettendo la questione al giudice civile di rinvio.
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