Cassazione Penale, Sentenza n. 8533/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Garrone aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva rigettato la sua istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter O.P. relativa a una pena di 14 anni per omicidio. In cassazione il ricorrente deduceva carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alle sue condizioni di salute e alla loro incompatibilità con la detenzione, depositando anche una relazione medico-legale a mezzo del difensore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia: il difensore, munito di procura speciale, ha depositato una dichiarazione di rinuncia motivando che una grazia presidenziale aveva ridotto la pena e consentito l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale dal 13/01/2022, determinando la sopravvenuta mancanza di interesse. La Corte ha aderito all'orientamento maggioritario secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non comporta condanna alle spese processuali né versamento alla Cassa delle ammende, richiamando pronunce di legittimità e delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-ter, Ordinamento Penitenziario
Norma invocata come base per la istanza di detenzione domiciliare; nel caso concreto il provvedimento che rigettava tale istanza è stato oggetto di impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma relativa alle conseguenze economiche della cassazione; la Corte valuta l'applicabilità delle sanzioni (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) alla luce della sopraggiunta carenza di interesse
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 64
Riferita come intervenuta modifica dell'art. 616 c.p.p.; la Corte considera tale modifica nelle valutazioni giurisprudenziali, pur aderendo all'orientamento maggioritario che esclude la condanna economica in caso di carenza di interesse non imputabile al ricorrente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 6624/2011 e altre pronunce richiamate)
Richiamata per definire la nozione di "carenza d'interesse sopravvenuta" e per l'approdo secondo cui la perdita dell'interesse alla decisione, intervenuta per mutata situazione di fatto o di diritto, esclude la caratterizzazione di soccombenza e dunque l'applicazione delle sanzioni economiche
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione del ricorso, sopravviene una causa che fa perdere l'interesse alla decisione (es. grazia o altro provvedimento che realizza l'obiettivo dell'impugnante), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia formalizzata dal difensore munito di procura speciale è idonea a determinare l'inammissibilità per rinuncia quando sussista effettiva carenza di interesse.
- Di regola, quando la carenza di interesse sopravviene per cause non imputabili al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non comporta condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa delle ammende (orientamento maggioritario della Cassazione).
- Esiste un contrasto giurisprudenziale, ma l'orientamento prevalente e le Sezioni Unite privilegiano la tutela del ricorrente in caso di perdita dell'interesse non imputabile a lui.
- In situazioni similari è utile documentare tempestivamente la sopravvenuta mancanza di interesse (provvedimenti intervenuti, atti amministrativi) e depositare tempestiva rinuncia o istanza di estinzione del giudizio per evitare oneri e rischi procedurali.
- Separatamente, le istanze basate su condizioni di salute richiedono adeguata documentazione medico-legale e motivazione: se la questione diventa però priva di interesse sostanziale per cause sopravvenute, la valutazione di merito sulle condizioni di salute può rimanere inevasa.
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