Sentenza n. 15979/2026 - Roma, Sezione 4B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alle prove di capacità operative e conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, per il mancato superamento del modulo 3 relativo alla valutazione di acquaticità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità e il decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco, oltre agli atti presupposti, al bando e alle disposizioni che prevedevano l’esclusione per mancato superamento della prova e per interruzione o mancato superamento di uno dei moduli. In particolare, nel modulo 3 della prova di capacità operativa, la valutazione di acquaticità era stata eseguita in 36 secondi, oltre il limite massimo di 35 secondi. Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento, la ripetizione della prova e l’ammissione alle successive fasi, nonché il risarcimento in forma specifica o per equivalente. In sede cautelare il TAR aveva riconosciuto la non imputabilità dell’impedimento fisico occorso durante la prova originaria e disposto la ripetizione della prova non superata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In esecuzione dell’ordinanza cautelare il candidato aveva ripetuto la prova, ma l’esito era stato negativo; non ha impugnato tale nuovo esito, che si è quindi consolidato e ha sostituito il giudizio originario di non idoneità. Di conseguenza, l’eventuale annullamento degli atti inizialmente contestati non avrebbe più procurato un’utilità concreta. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente, pur informato del nuovo esito e della possibilità di contestarlo, aveva lasciato proseguire un giudizio privo di interesse, con ricadute sull’organizzazione dell’attività giurisdizionale e sui principi di leale collaborazione, giusto processo e ragionevole durata. Ha compensato le spese, considerata la precedente pronuncia cautelare favorevole, e ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., una sanzione pecuniaria pari al triplo del contributo unificato di 325 euro, ossia 975 euro.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, c.p.a.
Ritiene, pertanto il Collegio, nel disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti alla luce della favorevole pronuncia cautelare, di applicare alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., la sanzione pecuniaria pari al triplo dell’ammontare di € 325 versato a titolo di contributo unificato.
La disposizione consente di applicare una sanzione pecuniaria alla parte che abbia mantenuto pendente un giudizio non più sorretto da interesse, quando tale condotta incida sull’efficiente organizzazione dell’attività giurisdizionale; nel caso concreto la sanzione è stata determinata nel triplo del contributo unificato versato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una prova selettiva viene rinnovata in esecuzione di una misura cautelare e il nuovo esito negativo sostituisce quello originariamente impugnato, il ricorrente deve contestare il nuovo esito per conservare un interesse concreto alla decisione sul ricorso originario; in mancanza, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La parte che, pur informata del sopravvenuto venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, ne consenta la perdurante pendenza può essere assoggettata alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 26, comma 2, c.p.a., in relazione all’incidenza della condotta sull’organizzazione dell’attività giurisdizionale e ai principi di leale collaborazione e ragionevole durata del processo.
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