Sentenza n. 403/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n. 177/2025 del 12 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n. 177/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la sentenza fosse stata ritualmente notificata e fosse passata in giudicato, non aveva eseguito il comando giudiziale, salvo quanto disposto per le spese legali già liquidate in favore del difensore. La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto di una ricorrente a ricevere euro 500 e dell'altra a ricevere euro 2.000, oltre accessori, quale beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. È stata chiesta l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, nonché la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: la pretesa era fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, era decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l'integrale adempimento del Ministero, essendo state pagate soltanto le spese legali. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, formazione del personale e valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'incarico, affidato a un dirigente del Ministero, rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia la disciplina richiamata in materia di compensi del commissario nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 550 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alle docenti dalla sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.
art. 112 c.p.a.
Consente di chiedere l'ottemperanza ai giudicati e agli altri provvedimenti esecutivi; nel caso concreto ha fondato la domanda diretta a ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato presupposto per procedere all'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, pur riferita ai giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione del compenso per il commissario dirigente dell'amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
È richiamata quale disposizione collegata alla disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente quanto al mancato compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, il decorso del termine per l'adempimento da parte dell'amministrazione e la mancata esecuzione integrale del comando giudiziale.
- L'avvenuto pagamento di una componente accessoria della condanna, quale le spese legali, non esclude l'inadempimento quando l'amministrazione non abbia eseguito la parte principale della pronuncia, consistente nel pagamento della somma dovuta al beneficiario.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso; tale regola può essere applicata per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate direttamente dalla legge n. 89/2001.
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