Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 659/2026 - L'aquila, Sezione 1

Per l’esecuzione DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 65/2024 del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31.05.2024, inerente Bonus Carta Elettronica del Docente.

Giustizia amministrativa202500523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, n. 65/2024, sul riconoscimento della Carta elettronica del docente per cinque annualità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sulmona n. 65/2024, pubblicata il 31 maggio 2024, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per cinque annualità, per complessivi 2.500 euro. Ha dedotto che il Ministero non si era conformato al giudicato e ha chiesto l'esecuzione della sentenza.

La decisione

Nel gennaio 2026, durante il giudizio, il Ministero ha accreditato le somme riconosciute dal giudicato; la ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accredito aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata in executivis. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, poiché il ricorso era ammissibile e fondato ab origine, come dimostrato anche dall'adempimento intervenuto in pendenza del giudizio. Ha condannato il Ministero a pagare 1.500 euro, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione durante il processo, con la piena soddisfazione della pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'adempimento intervenuto durante il giudizio dimostra l'ammissibilità e la fondatezza originaria del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.