Sentenza n. 197/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 13/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 13/2024, relativa al pagamento della Carta Docenti per più annualità, oltre interessi legali e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 13/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire la Carta Docenti per le annualità indicate nella pronuncia, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. La domanda di ottemperanza non comprendeva le spese legali liquidate nel giudizio davanti al giudice ordinario. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione spontanea. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia e non si era costituito nel giudizio amministrativo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza ottemperanda, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, il quale dovrà provvedere, su istanza della ricorrente, entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e di prevedere, in caso di ulteriore inadempimento, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti da tale disposizione; il TAR ha ordinato l’esecuzione della pronuncia secondo il suo contenuto, con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata all’amministrazione obbligata ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione spontanea.
- In presenza di una perdurante inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato, disponendo che siano detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell’interessato e dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, per assicurare l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell’amministrazione rimasta inadempiente.
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