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Sentenza

Sentenza n. 2121/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 213/2024 del 26.09.2024, Sez. Lavoro

Giustizia amministrativa202501971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza civile, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 ottobre 2024, aveva condannato l'amministrazione al riconoscimento di euro 500 annui mediante Carta Docente, per complessivi euro 2.500. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. È stata chiesta l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. Il credito non risultava contestato né nell'an né nel quantum. Il Ministero è stato quindi onerato di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, tenuto a provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell'amministrazione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerando le difficoltà derivanti dai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l'esiguità del debito, la sanzione sarebbe risultata eccessivamente afflittiva e sproporzionata. Le spese sono state compensate per giusti motivi, anche in ragione della condotta processuale del ricorrente, che non aveva inizialmente prodotto l'asseverazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di accertare l'inadempimento dell'amministrazione, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto sono state valorizzate le difficoltà dell'adempimento pubblico, i vincoli di bilancio e l'esiguità del debito.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento dei debiti pecuniari delle amministrazioni pubbliche, decorso il quale può essere azionata l'esecuzione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento del beneficio economico annuale erogato tramite la Carta Docente, riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti pubblici, senza che l'amministrazione abbia adempiuto, anche solo parzialmente.
  • Quando il credito risultante dal titolo giudiziale non è contestato dall'amministrazione né nell'an né nel quantum, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine specifico e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche considerando i vincoli normativi e di bilancio gravanti sulla pubblica amministrazione, lo stato della finanza pubblica e l'entità del debito.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con fissazione del termine entro il quale il commissario dovrà intervenire dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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