Parere n. 208/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signorr -OMISSIS- per l’annullamento del decreto prot. n. K10/0899144, notificato in data 18 dicembre.2023, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera B), Legge n. 91/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente, figlio di cittadini naturalizzati e legalmente residente in Italia da almeno cinque anni, ha impugnato il rigetto della domanda di cittadinanza italiana, motivato esclusivamente sulla base di una notizia di reato relativa al delitto colposo di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis, comma 1, c.p. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Il fatto riguardava un incidente stradale verificatosi durante l’orario di lavoro, mentre il ricorrente effettuava una consegna; il procedimento penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della messa alla prova. La questione centrale consisteva nello stabilire se la mera esistenza della notizia di reato, riferita a un delitto colposo e valutata senza considerare la concreta dinamica dell’incidente, potesse costituire motivazione sufficiente per ritenere il richiedente non integrato nella comunità nazionale e rigettare la domanda di cittadinanza.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Pur dando atto che il contraddittorio era stato rispettato, la Sezione ha giudicato illogica, irragionevole e incoerente la valutazione ministeriale. La natura colposa del reato e le specifiche circostanze dell’incidente non consentivano di desumere automaticamente dal fatto una totale indifferenza del richiedente verso le regole di condotta e la collettività. L’Amministrazione non aveva svolto una valutazione corretta e approfondita della dinamica dell’incidente, delle circostanze concrete e della loro effettiva incidenza negativa sulla concessione della cittadinanza. Il parere è pertanto nel senso dell’accoglimento del ricorso.
Osservazioni
Valutazione della notizia di reato
La mera esistenza di una notizia di reato per un delitto colposo non consente, di per sé, di ritenere il richiedente non integrato nella comunità nazionale o totalmente indifferente alle regole di condotta.
Dinamica concreta dell’incidente
L’Amministrazione avrebbe dovuto considerare in modo approfondito le specifiche modalità dell’incidente, verificando la condotta del ricorrente e gli ulteriori elementi risultanti dagli atti, inclusa la dinamica ricostruita dal perito della Procura.
Motivazione e ragionevolezza del provvedimento
La motivazione del rigetto è stata ritenuta non logica, non ragionevole e non coerente, poiché ha collegato automaticamente un fatto colposo alla conclusione di una totale indifferenza verso le regole di condotta.
Incidenza del fatto sulla concessione della cittadinanza
È mancata la valutazione del concreto modo in cui la condotta contestata potesse incidere negativamente sulla concessione della cittadinanza, considerando che si trattava di un incidente verificatosi in circostanze ordinarie e ricorrenti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera b), legge n. 91/1992
concessione della cittadinanza italiana
La domanda di cittadinanza è stata presentata dal ricorrente in quanto figlio di cittadini naturalizzati e legalmente residente in Italia da almeno cinque anni; il rigetto doveva essere sorretto da una valutazione concreta e coerente della sua integrazione nella comunità nazionale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione; il parere dà atto del pieno rispetto del contraddittorio nel procedimento consultivo, ma accoglie il ricorso per l’irragionevolezza e l’insufficienza della valutazione sostanziale compiuta dall’Amministrazione.
art. 590-bis, comma 1, c.p.
delitto colposo di lesioni personali stradali
La natura colposa della fattispecie impedisce di ricollegare automaticamente all’episodio una volontaria indifferenza verso le regole di condotta o verso la collettività.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la valutazione dell’integrazione del richiedente non può fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di una notizia di reato, ma deve considerare la natura del reato, la concreta dinamica dei fatti e ogni elemento rilevante ai fini del giudizio di affidabilità e integrazione.
- La commissione di un delitto colposo non consente, senza ulteriori accertamenti e motivazioni, di desumere una volontaria indifferenza del richiedente verso le regole di condotta della comunità nazionale.
- Quando un provvedimento amministrativo negativo si fonda su un fatto potenzialmente incidente sull’integrazione del richiedente, l’Amministrazione deve esplicitare in modo logico, ragionevole e coerente il nesso tra le circostanze concrete del fatto e il giudizio negativo sulla domanda.
- La motivazione amministrativa deve confrontarsi con le specifiche circostanze del caso concreto e non può sostituire tale valutazione con formule generiche o con automatismi derivanti dalla sola qualificazione astratta del fatto contestato.
Rigetto della domanda di cittadinanza italiana fondato su una notizia di reato colposo
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un richiedente la cittadinanza italiana contro il Ministero dell’interno. Il provvedimento impugnato aveva rigettato la domanda presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992, ritenendo che una notizia di reato per lesioni personali stradali denotasse una mancata integrazione nella comunità nazionale.
Fatti rilevanti
Il ricorrente aveva presentato la domanda il 21 marzo 2019, dichiarando di essere figlio di cittadini naturalizzati e di avere la residenza legale in Italia da almeno cinque anni. Il rigetto ministeriale era fondato esclusivamente su una notizia di reato del 23 aprile 2020, relativa a un incidente stradale verificatosi il 21 aprile 2020 durante l’orario di lavoro.
Secondo la ricostruzione riferita nel ricorso, il richiedente, alla guida di un furgone per effettuare una consegna, aveva svoltato a sinistra verso l’accesso a un civico, intercettando un motociclo proveniente dalla direzione opposta. Il perito nominato dalla Procura aveva rilevato anche una possibile responsabilità del motociclista, che avrebbe viaggiato a velocità superiore ai limiti indicati e ai limiti generali applicabili alla strada.
Il procedimento penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della messa alla prova.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990;
- violazione della legge n. 91/1992;
- eccesso di potere;
- travisamento dei fatti;
- difetto di motivazione.
In particolare, ha sostenuto che il reato era colposo, che il fatto era avvenuto durante l’attività lavorativa e in circostanze ordinarie, e che non poteva essere interpretato come espressione di una volontaria indifferenza verso le regole della collettività.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha preliminarmente dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché la relazione istruttoria del Ministero era stata trasmessa al ricorrente.
Nel merito, ha ritenuto condivisibili le censure di perplessità e irragionevolezza. Anche ammettendo che la fattispecie delle lesioni possa suscitare allarme sociale e possa, in astratto, essere collegata a scarsa attenzione verso gli altri, la natura colposa del reato e le specifiche modalità dell’incidente impedivano di dedurre automaticamente dal fatto una “totale indifferenza verso le regole di condotta”.
La Sezione ha sottolineato che la dinamica dell’incidente, così come rappresentata dal ricorrente, non risultava smentita dall’Amministrazione. Il Ministero avrebbe quindi dovuto svolgere una valutazione concreta e approfondita delle circostanze dell’accaduto e del loro effettivo rapporto con il requisito dell’integrazione nella comunità nazionale.
Difetto di motivazione e di istruttoria
Il provvedimento è stato ritenuto non logico, non ragionevole e non coerente perché aveva fondato il giudizio negativo su un automatismo tra la notizia di reato e la mancata integrazione. È mancata, in particolare, l’individuazione del concreto impatto della condotta sulla valutazione della domanda di cittadinanza.
Secondo il parere, un incidente stradale colposo verificatosi durante l’orario lavorativo e in circostanze quotidiane, per quanto disdicevole, costituisce una situazione comune e ricorrente e non può essere valutato negativamente senza un esame puntuale degli elementi fattuali.
Conclusione
La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso debba essere accolto. Sono stati inoltre disposti l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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