Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 258/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 28/2024 emessa dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06/02/2024.

Giustizia amministrativa202501384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, n. 28/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, n. 28/2024. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 19 febbraio 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il ricorso di ottemperanza è stato proposto limitatamente alla posizione di una docente, tra le diciassette contemplate dalla sentenza del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha previsto, su istanza della ricorrente, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, entro i successivi novanta giorni e con facoltà di subdelega. Il ricorso è stato accolto solo in parte nel dispositivo, in ragione del carattere parziale dell'ottemperanza, riferita a una sola docente tra le diciassette interessate dalla sentenza del giudice ordinario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'amministrazione, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dopo la notificazione della pronuncia.
  • Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato, potendo contestualmente prevedere l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, detraendolo da quanto dovuto in attuazione del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può individuare quale commissario ad acta il dirigente dell'ufficio amministrativo competente, prevedendo la possibilità di delega o subdelega a funzionari esperti per gli adempimenti sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.