Sentenza del 17/01/2025 n. 1190 - Corte di Cassazione
Accertamento - Valore dell'azienda - Questioni puramente estimative - Questioni di puro diritto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla determinazione del valore dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro: l'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato nel rogito (22.495.000 Euro) riclassificandolo molto più elevato; la questione centrale è la valutazione dell'avviamento aziendale, in particolare l'esistenza di un avviamento negativo (badwill) e la corretta utilizzazione, o meno, del criterio previsto dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/1996 (studi di settore/percentuale di redditività moltiplicata) per quantificare l'avviamento nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso delle società (valore assorbente), ritenendo che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente applicato il criterio di cui all'art. 2, comma 4, D.P.R. n. 460/1996 anche nell'ipotesi di avviamento negativo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale motivo e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado di Siracusa, in diversa composizione, per il nuovo accertamento e la determinazione del valore venale in comune commercio dell'azienda al momento del rogito, tenendo conto anche della possibile esistenza e consistenza dell'avviamento negativo. Il ricorso duplicato è stato dichiarato inammissibile e compensate le spese relative a quel ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. n. 460/1996, art. 2, comma 4
Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni: a) l'attività sia stata iniziata entro i tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento; b) l'attività non sia stata esercitata, nell'ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento della attività stessa; c) la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l'attività, sia inferiore a dodici mesi.
La Corte ha chiarito che questo criterio ha natura indiziaria e può essere utilizzato per stimare l'avviamento positivo; tuttavia non è adeguato e non dovrebbe applicarsi quando dall'accertamento emerga un avviamento negativo, perché si basa su redditività pregressa e studi di settore non rappresentativi di una prognosi di redditività futura negativa.
D.P.R. n. 131/1986, art. 51, commi 2 e 4
Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento.
Stabilisce il principio che la base imponibile deve riflettere il valore venale in comune commercio dell'azienda al momento del trasferimento e che l'avviamento (positivo o negativo) rientra nel perimetro valutativo: il valore di mercato può riflettere sconti per previsioni di perdite future.
Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 12, comma 7
Richiamata nella decisione in relazione al principio del contraddittorio endoprocedimentale: la Corte ha ribadito che per tributi 'non armonizzati' e per accertamenti 'a tavolino' non esiste, di regola, l'obbligo generale del contraddittorio preventivo previsto da questa norma, salvo che una specifica previsione normativa lo imponga.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Norma sul divieto di introdurre nuovi motivi in appello: la Corte ha ritenuto che una dedotta nuova domanda fondata su art.10-bis (Statuto) in appello fosse inammissibile se non proposta con i corretti strumenti procedurali nel primo grado.
Costituzione, art. 53
Principio di capacità contributiva richiamato come criterio che giustifica la necessità che la base imponibile rifletta il valore di mercato dell'azienda al trasferimento (inclusiva dell'avviamento anche negativo).
Massime di principio
- L'avviamento aziendale può essere positivo (goodwill) o negativo (badwill) e, se negativo, deve essere accertato e computato nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro perché incide sul valore di mercato dell'azienda.
- Il criterio di cui all'art. 2, comma 4, D.P.R. n. 460/1996 (studi di settore o percentuale di redditività moltiplicata) è strumento indiziario utile per stimare l'avviamento positivo, ma è inadeguato per valutare un avviamento negativo e non può essere applicato automaticamente quando la prognosi aziendale evidenzia redditività futura negativa.
- La determinazione del valore venale dell'azienda ai fini del registro deve rispettare il principio del valore di mercato al momento del trasferimento (art. 51 D.P.R. 131/1986): sconti di prezzo giustificati da previsioni di perdite future devono essere considerati nella valutazione.
- Per i tributi non armonizzati e per gli accertamenti 'a tavolino' non opera, di regola, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente, salvo diversa previsione normativa; il giudice di merito può adottare criteri giuridici anche se non previamente discussi in sede amministrativa, se si tratta di questioni di diritto.
- Il contribuente conserva l'onere e il diritto di dimostrare, con elementi economico-contabili e prognostici, che il valore dell'avviamento è inferiore a quello accertato dall'Ufficio o stimato con criteri indiziari; l'accertamento giudiziale deve essere motivato e rispondente ai criteri di merito.
- In sede di contenzioso, quando emergono prospettive di redditività negative rispetto al passato, il giudice deve privilegiare metodi estimativi che tengano conto della realtà prospettica dell'azienda e non applicare rigidamente modelli basati su redditi storici.
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