Sentenza del 17/01/2025 n. 242 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa alla comunicazione di irregolarità (avviso bonario) notificata il 13/12/2019 che disconosceva un credito IRES di €24.439 indicato nella dichiarazione integrativa per l'anno 2014 (domanda di rimborso/compensazione connessa alle agevolazioni per investimenti ambientali ex "Tremonti ambientale", L. n.388/2000 art.6). L'Ufficio sosteneva che il credito non spettasse in quanto, tra l'altro, la società era parte di un consolidato fiscale e l'eventuale rimborso spettava alla capogruppo; la contribuente obiettava che tale credito non era mai stato richiesto a rimborso né utilizzato in compensazione, quindi la comunicazione era infondata e impugnabile.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di Bari ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato la comunicazione di irregolarità. I giudici hanno ritenuto che l'avviso bonario fosse impugnabile e che l'Agenzia non potesse pretendere somme relative a un credito mai effettivamente utilizzato (né richiesto a rimborso né posto in compensazione), sicché l'atto era prematuro e illegittimo. L'appellante è stata condannata alle spese del grado di appello, liquidate in €1.200 oltre accessori; rimasero ferme le altre pronunce di soccombenza dei gradi precedenti.
Norme richiamate
Legge n.388 del 2000, art.6 (Tremonti ambientale)
La normativa sulle agevolazioni ambientali è l'oggetto delle istanze di rimborso ma, ai fini del giudizio sull'impugnabilità dell'avviso bonario, la Corte ha ritenuto che la spettanza del beneficio debba essere valutata nel merito nel giudizio competente; tuttavia se il credito non è stato richiesto o usato, l'Amministrazione non può emettere comunicazioni di recupero.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 117 e ss. (consolidato fiscale)
L'Agenzia ha invocato le norme sul consolidato nazionale per sostenere che il rimborso spettava alla capogruppo; la Corte però ha considerato la questione non risolutiva nel presente giudizio perché l'atto impugnato riguardava un credito mai utilizzato: la rilevanza della posizione nel consolidato va valutata nel merito nel procedimento appropriato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art.36-bis, comma 3 (avviso bonario)
La giurisprudenza e la Corte riconoscono che la comunicazione di irregolarità (avviso bonario) costituisce atto impugnabile ex art.36-bis comma 3 quando porta a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria con motivazione fattuale e giuridica.
D.Lgs. n.546 del 1992, art.15
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio: la Corte ha applicato il principio dell'integrale soccombenza, condannando la parte che ha perso al pagamento delle spese.
D.Lgs. n.546 del 1992, art.53 comma 1 e art.54 comma 1
Citati dalle parti in relazione all'ammissibilità dell'appello e alla regolamentazione dei procedimenti: la Corte ha ritenuto non ammissibili le eccezioni dell'Agenzia fondate sul fatto che questioni collegate fossero pendenti in altri giudizi, chiarendo che tali questioni vanno decise nelle sedi e gradi appropriati e non incidono sull'impugnabilità dell'avviso bonario qui esaminato.
Cassazione, sez. trib., giurisprudenza (es. Cass. n.3315/2016; Ordinanza sez.5 n.26547/2023)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ammette l'impugnabilità dell'avviso bonario quando esso espone una specifica pretesa tributaria, anche se non autoritativa, confermando l'orientamento applicato nel caso.
Cassazione, Sez. trib., sentenza n.11868/2024
Richiamata dalla contribuente per sostenere la propria legittimazione a proporre istanza di rimborso in vicende correlate; la Corte di merito ha comunque ribadito che i chiarimenti sulla legittimazione e spettanza del credito vanno valutati nei giudizi specifici sul rimborso e non travolgono la decisione sull'illegittimità dell'avviso bonario non accompagnato da uso concreto del credito.
Massime di principio
- La comunicazione di irregolarità (avviso bonario) è impugnabile: costituisce atto idoneo a sindacare una pretesa tributaria quando esplicita ragioni fattuali e giuridiche, anche se non ha forma autoritativa.
- Se il contribuente non ha mai richiesto il rimborso né ha utilizzato il credito in compensazione, l'Amministrazione non può legittimamente emettere un atto di recupero su quel credito; la pretesa diventa perseguibile solo a fronte di un concreto utilizzo del credito.
- Le questioni sulla spettanza sostanziale di un beneficio fiscale (es. Tremonti ambientale, consolidato fiscale) devono essere decise nel giudizio e nel grado competenti; la pendenza di procedimenti relativi non autorizza l'Amministrazione a emettere atti di recupero prematuri in altra sede.
- Il principio dell'integrale soccombenza vale per la liquidazione delle spese: la parte perdente viene condannata a rifondere le spese processuali.
- In situazioni analoghe, prima di emettere comunicazioni di irregolarità relative a crediti non utilizzati, l'Amministrazione dovrebbe verificare l'effettivo utilizzo o la formale richiesta di rimborso/compensazione per evitare annullamenti e condanne alle spese.
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