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Sentenza

Sentenza del 17/01/2025 n. 5 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. ------ relativa a due cartelle di pagamento (nn. ------ e ------), sostenendo di non aver mai ricevuto le notifiche degli atti presupposti e di essere residente all'estero (iscritto AIRE a Luogo_1 dal 4 novembre 2009). Per tale motivo eccepiva la prescrizione dei debiti tributari indicati. L'Amministrazione resistente produceva documentazione attestante notifiche effettuate con deposito presso la casa comunale per irreperibilità e una successiva intimazione/interruzione della prescrizione del 1 febbraio 2019.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le notifiche effettuate con deposito presso la casa comunale per irreperibilità fossero inesistenti/illegittime, poiché il ricorrente risultava residente all'estero e tale residenza era desumibile dal certificato AIRE allegato. Ha altresì escluso l'inammissibilità del ricorso per mancata chiamata dell'ente impositore, dato che l'Agenzia delle Entrate si è comunque costituita. Per effetto dell'illegittimità delle notifiche degli atti impositivi (e quindi dell'illegittima eventuale interruzione della prescrizione) l'intimazione impugnata è stata annullata con accoglimento del ricorso. Le parti resistenti sono condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 900,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992

    L'obbligo di chiamare in giudizio l'ente impositore quando si eccepisce la notifica di atti presupposti non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso se l'ente è comunque costituito; si tratta di un obbligo di integrazione del contraddittorio che può intendersi assolto dalla costituzione dell'ente stesso.

  • Regole di notifica ai contribuenti iscritti all'AIRE (richiamo giurisprudenziale/prassi)

    Per i contribuenti residenti all'estero e iscritti all'AIRE le notifiche devono essere effettuate presso la residenza estera indicata nel certificato anagrafico: la conoscibilità di tale indirizzo rende invalide notifiche effettuate con deposito presso la casa comunale per irreperibilità.

Massime di principio

  • Per i soggetti iscritti all'AIRE le notifiche degli atti tributari devono essere indirizzate alla residenza estera risultante dal certificato anagrafico: la mancata attenzione a questo dato può rendere invalide le notifiche e gli atti consequenziali.
  • La validità di una intimazione di pagamento dipende dalla legittimità delle notifiche degli atti impositivi precedenti: notifica irregolare degli atti presupposti (inclusi atti interruttivi della prescrizione) può comportare l'annullamento dell'intimazione.
  • La mancata chiamata dell'ente impositore da parte del ricorrente, prevista dall'art. 14 comma 6-bis d.lgs. 546/1992, non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso se l'ente si costituisce in giudizio; l'onere è quello di integrare il contraddittorio, non una sanzione procedurale automatica.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente che pretende di non essere stato validamente notificato dovrebbe produrre certificati anagrafici (es. iscrizione AIRE) e ogni documento che provi la propria residenza all'estero al momento delle notifiche.
  • Quando l'Amministrazione produce documentazione di notifica tramite deposito per irreperibilità, il giudice verifica la effettiva irreperibilità e la conoscibilità dell'indirizzo estero: se l'indirizzo estero era facilmente reperibile tramite gli atti anagrafici, la notifica può essere dichiarata nulla.

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