Sentenza del 15/01/2018 n. 394 - Comm. Trib. Prov. Catania
Contributi consorzi di bonifica - Natura di oneri reali - Sussiste - Intenzione di non usufruire dell'opera realizzata dal consorzio - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'obbligo di versare i contributi consortili, sostenendo in particolare di non voler usufruire delle opere realizzate dal Consorzio. La questione riguardava la natura dei contributi e la necessità di dimostrare un beneficio concreto e attuale derivante dalle opere di bonifica.
La decisione
La contestazione è stata respinta. I contributi consortili costituiscono oneri reali gravanti sul proprietario del fondo incluso nel perimetro del comprensorio di bonifica. Il beneficio può essere concreto oppure anche solo potenziale e si presume in ragione delle opere consortili, senza che il Consorzio debba provarlo specificamente. Spetta invece al proprietario dimostrare l'assenza di qualsiasi beneficio per il fondo. La semplice dichiarazione di non voler usufruire delle opere non è sufficiente a escludere l'obbligo contributivo.
Norme richiamate
Art. 21 del Regio Decreto n. 215/1933
La norma è interpretata nel senso che i contributi di bonifica gravano sul proprietario del fondo compreso nel comprensorio e sono giustificati dai benefici, anche potenziali, derivanti dalle opere di bonifica.
Cassazione civile, sentenza n. 23815/2015
La giurisprudenza conferma che il beneficio fondiario può essere presunto e che il proprietario deve fornire la prova contraria dell'assenza di qualsiasi utilità, mentre la mera volontà di non utilizzare le opere non esclude l'obbligo di pagamento.
Massime di principio
- L'inclusione di un immobile nel comprensorio di bonifica può essere sufficiente a fondare l'obbligo contributivo, purché sussista un beneficio concreto o potenziale per il fondo.
- Il beneficio non deve necessariamente consistere nell'uso effettivo o diretto di una specifica opera: può derivare anche dalla maggiore sicurezza idraulica, dalla salvaguardia del territorio o da altre utilità indirette.
- Chi contesta il contributo deve dimostrare l'assenza totale di benefici per il proprio fondo; non basta affermare di non utilizzare o di non voler utilizzare le opere consortili.
- La prova contraria deve riguardare specificamente il fondo interessato e dimostrare che le opere del Consorzio non producono alcuna utilità, neppure potenziale, per esso.
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