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Sentenza

Sentenza n. 172/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 659/2025, depositata in data 22.05.2025.

Giustizia amministrativa202501329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 659/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 659/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dato esecuzione alle statuizioni della sentenza, salvo detrarre quanto eventualmente già corrisposto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso in ragione della perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a un giudicato definitivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 90 giorni su istanza della parte ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza un ordine giudiziale di esecuzione delle statuizioni definitive, previa verifica dell'inadempimento e del decorso del termine dilatorio applicabile.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su istanza della parte qualora persista l'inadempimento.
  • L'esecuzione del giudicato deve avvenire detraendo le somme o le utilità eventualmente già corrisposte dall'amministrazione in adempimento parziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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