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Sentenza

Sentenza n. 891/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento: a) Del D.D.G. n. -OMISSIS- con cui è stata approvata la graduatoria relativa alle procedure selettive, per titoli, riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato inquadrato nell’area dei Collaboratori presso l’Ateneo, per la copertura di complessive -OMISSIS- Area dei Funzionari (di cui n.-OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-) mediante Progressione Economica Verticale; b) del D.D.G. n. -OMISSIS- di modifica del precedente D.D.G. n. -OMISSIS-; c) del bando D.D.G. n. -OMISSIS-; d) del D.D.G. n. -OMISSIS- con cui è stata disposta la proroga di 2 (due) giorni del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, nonché la mail del -OMISSIS- di CINECA; e) del D.D.G. -OMISSIS- con il quale è stata nominata la Commissione valutatrice; f) del D.D.G. n. -OMISSIS- con cui è stata parzialmente rettificata la graduatoria; g) della nota prot.n.-OMISSIS- del Dirigente dell’Area Risorse Umane e Affari Istituzionali e della nota prot. n. -OMISSIS- con cui sono stati riconosciuti degli errori nell’assegnazione del punteggio, nonché tutte le ulteriori note comprese quelle di modifica del punteggio; h) del DR -OMISSIS- con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo; i) degli atti di pianificazioni e programmazione delle assunzioni tramite progressione verticale; l) di tutti gli atti successivi all’approvazione della graduatoria, comprensivi dell’immissione in servizio; m) di tutti gli scorrimenti della graduatoria; n) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad una collocazione in graduatoria utile all’assunzione, con ogni conseguente dovere in capo alla PA in ordine all’assunzione della stessa.

Giustizia amministrativa202501361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva per titoli riservata al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo per la progressione verticale nell'Area dei Funzionari, inclusi bando, proroga del termine, nomina della commissione, graduatoria e successive rettifiche e scorrimenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la graduatoria della procedura selettiva per progressione verticale deducendo: l'erronea attribuzione del punteggio relativo alle competenze attestate da certificazione, assumendo che dovessero essere valorizzati i certificati relativi a corsi di formazione, anche obbligatoria; l'erronea mancata valutazione, nell'ambito dell'esperienza e professionalità, di un incarico ad interim e di altri incarichi retribuiti svolti presso l'Università; l'illegittimità della proroga di due giorni del termine per la presentazione delle domande, ritenuta lesiva della par condicio; la violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 487/1994 per la mancata riconvocazione della commissione e verbalizzazione delle operazioni di rettifica della graduatoria. Ha inoltre chiesto l'annullamento degli atti presupposti e consequenziali e la declaratoria del diritto a una collocazione utile all'assunzione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla proroga, ha ritenuto legittimo l'ampliamento del termine disposto prima della scadenza originaria, poiché diretto a favorire una più ampia partecipazione e non lesivo della par condicio; il bando, inoltre, prevedeva espressamente la facoltà dell'Amministrazione di prorogare o riaprire i termini. La contestazione dell'effettivo malfunzionamento della piattaforma è stata considerata meramente formale, non essendo stato dimostrato un pregiudizio concreto e immediato per la ricorrente. Quanto alla rettifica della graduatoria, il Collegio ha escluso l'obbligo inderogabile di riconvocare la commissione quando la correzione dipenda da meri errori materiali, emergenti da verifiche documentali oggettive, e non comporti un riesame delle valutazioni discrezionali. In relazione all'esperienza e professionalità, è stata ritenuta legittima l'esclusione degli incarichi ad interim, anche perché non assistiti dall'indennità economica richiesta dal regolamento, nonché ragionevole la loro esclusione in considerazione della natura temporanea e sostitutiva di tali incarichi. Gli ulteriori incarichi retribuiti indicati dalla ricorrente, svolti in ambito extra-lavorativo e al di fuori dell'orario di servizio, non rientravano nell'esperienza maturata nell'area di provenienza, potendo essere valutati, ove pertinente, nell'ambito del curriculum complessivo. Infine, la mancata attribuzione di punteggio ai certificati relativi alla formazione obbligatoria non è stata ritenuta manifestamente illogica o frutto di travisamento, poiché tali corsi costituiscono adempimenti di legge connessi alle mansioni ordinarie e non necessariamente un accrescimento professionale autonomo, aggiuntivo e scindibile. La valutazione dei titoli e del curriculum è espressione di discrezionalità tecnica e non può essere sostituita dal giudice in presenza di criteri opinabili ma ragionevoli e applicati uniformemente. Spese compensate per la peculiarità e delicatezza della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.P.R. n. 487/1994

  • art. 12 d.P.R. n. 487/1994

    La mancata riconvocazione della commissione non determina illegittimità quando la rettifica della graduatoria riguarda meri errori materiali risultanti da verifiche documentali oggettive e non incide su valutazioni discrezionali.

  • art. 5, comma 4, del Regolamento di Ateneo per le progressioni verticali

    Disciplina i criteri di valutazione delle competenze certificate, dell'esperienza e professionalità e del curriculum; la loro applicazione rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, travisamento o errore procedurale.

  • art. 15 del bando di selezione

    di prorogare o riaprire i termini del Bando […]

    La previsione del bando legittima la proroga o riapertura dei termini; la proroga disposta prima della scadenza originaria non viola di per sé la par condicio.

Massime di principio

  • La proroga del termine di presentazione delle domande disposta prima della scadenza originaria, ove prevista dalla lex specialis e finalizzata ad ampliare la partecipazione, non viola di per sé la par condicio; chi la contesta deve dimostrare un pregiudizio concreto e immediato, non il solo aumento ipotetico dei partecipanti.
  • La rettifica di una graduatoria fondata su meri errori materiali, accertabili mediante verifiche documentali oggettive e senza riesame delle valutazioni discrezionali della commissione, non impone necessariamente la riconvocazione della commissione esaminatrice.
  • Nelle procedure selettive interne l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel definire i titoli e le competenze valutabili; l'esclusione degli incarichi ad interim non è manifestamente irragionevole se coerente con la natura temporanea e sostitutiva di tali incarichi e con la disciplina della procedura.
  • La valutazione dei titoli e del curriculum costituisce esercizio di discrezionalità tecnica: il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione quando i criteri siano intelligibili, siano applicati uniformemente e la valutazione non risulti palesemente illogica, inattendibile, abnorme o affetta da travisamento.
  • La mancata valorizzazione dei certificati relativi alla formazione obbligatoria può ritenersi ragionevole quando i corsi costituiscano adempimenti di legge strettamente connessi alle mansioni ordinarie e non rappresentino un accrescimento professionale autonomo, aggiuntivo e scindibile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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