Sentenza n. 840/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 532/2024, nel giudizio recante n. RG 10247/2023, pubblicata in data 24.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 532/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato, a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per l'importo nominale di 500 euro per ciascuna delle annualità indicate. La sentenza non è stata impugnata, è stata notificata all'amministrazione il 23 aprile 2024 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato, ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, la quale deve concretamente attribuire il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Ha inoltre accertato la rituale notificazione del giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda nei successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo tardivo dell'amministrazione o all'adempimento del commissario ad acta. Ha precisato che l'insediamento del commissario non priva l'amministrazione del potere di provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro
La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dopo il termine assegnato per l'adempimento della sentenza di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in relazione a Cons. Stato, Ad. plen. n. 8/2021
il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere
La nomina e l'insediamento del commissario ad acta non eliminano il potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente al giudicato.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando riconosce a un privato un bene della vita nei confronti di una pubblica amministrazione, è suscettibile di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e impone all'amministrazione di realizzare concretamente l'utilità riconosciuta.
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione quando il giudicato sia stato notificato ai fini dell'esecuzione, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e risulti l'inadempimento dell'amministrazione.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'effettiva esecuzione.
- L'insediamento del commissario ad acta non priva la pubblica amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora può quindi cessare con l'adempimento dell'amministrazione o con quello eseguito dal commissario.
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