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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10984/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva proposto ricorso davanti al giudice tributario contro l'estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella e di esserne venuta a conoscenza solo tramite accesso presso l'agente della riscossione. L'agente aveva prodotto documentazione attestante la notifica, ma la contribuente ne contestava la validità perché la spedizione sarebbe stata curata da un soggetto privato convenzionato e la cartolina di ritorno non riportava, secondo la sua prospettazione, elementi decisivi quali la data di consegna e la qualità del soggetto ricevente. La CTR aveva accolto l'appello dell'agente, ritenendo valida la notifica. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: violazione di norme sulla notificazione e sulla riscossione, nonché omessa e contraddittoria motivazione circa la mancanza della data di consegna e della qualità del consegnatario.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla notifica della cartella, ritenendole assorbite. Ha infatti rilevato che l'impugnazione dell'estratto di ruolo era originariamente inammissibile per difetto di interesse ad agire, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 come interpretato dalle Sezioni Unite. Poiché dalla stessa ricorrente risultava l'avvenuto pagamento del debito nel corso del giudizio, mancava un interesse concreto, attuale ed effettivo a coltivare l'impugnazione. Per questo la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate; per il giudizio di legittimità sono stati ravvisati i medesimi giusti motivi di compensazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla validità della notifica della cartella.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per censurare omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato sia come disciplina dei termini di notifica della cartella sia come parametro rispetto al quale valutare la data di consegna dell'atto.

  • artt. 137 ss. c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente quale disciplina generale delle notificazioni, in relazione alla contestata modalità di consegna della cartella.

  • regolamento n. 655 del 1982

    richiamato dalla ricorrente tra le fonti concernenti la notificazione degli atti.

  • d.m. 9 aprile 2001

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni e servizio postale.

  • L. n. 890 del 1992

    richiamata dalla ricorrente in tema di notificazioni a mezzo posta.

  • D.Lgs. n. 261 del 1999

    richiamato per contestare la possibilità che la notifica fosse svolta tramite società privata convenzionata.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    la Corte lo considera norma che delimita i casi in cui l'invalida notificazione della cartella fonda di per sé l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo; fuori da tali casi l'azione è inammissibile se manca un interesse concreto, attuale ed effettivo.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    norma introduttiva della modifica all'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante anche per i processi pendenti.

  • L. n. 215 del 2021

    legge di conversione della modifica normativa sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato come mezzo per il deposito documentale in cassazione ai fini della prova dell'interesse ad agire.

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    norma applicata per cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso originario perché la causa non poteva essere proposta.

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    richiamato per regolare la statuizione sulle spese dell'intero processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso ogni statuizione sul contributo unificato aggiuntivo, in ragione dell'assorbente rilievo dell'improponibilità originaria dell'azione.

  • Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022

    l'interesse ad agire ... condizione dell'azione avente natura dinamica

    viene richiamata per affermare che, nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire va verificato anche alla luce della norma sopravvenuta e deve essere concreto, effettivo e attuale.

  • C. cost. n. 190 del 2023

    richiamata per prendere atto dell'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra un interesse ad agire concreto, effettivo e attuale, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
  • La sopravvenienza normativa sull'impugnazione dell'estratto di ruolo incide sul giudizio pendente e richiede che l'interesse ad agire sia verificato fino al momento della decisione.
  • Se il debitore, nel corso del giudizio, ha estinto il debito mediante pagamento, viene meno ogni ulteriore pregiudizio attuale e l'interesse a coltivare l'impugnazione dell'estratto di ruolo difetta.
  • Quando l'azione è originariamente improponibile, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, perché la causa non poteva essere proposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiudizio di cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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