Sentenza del 01/09/2022 n. 25752 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica di avviso di accertamento (anno 2004) fondata su movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate (versamenti e prelevamenti), con contestazione di maggiori ricavi e costi indeducibili per complessivi Euro 1.230.337,50. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo carenza di motivazione e inidoneità probatoria degli estratti conto, oltre a contestare la trascrizione e la conoscibilità, ai fini del ricorso per cassazione, del contenuto dell'avviso e delle indagini bancarie (queste ultime svolte dopo il processo verbale di constatazione). Ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Corte (n. 547/2020) per errore di percezione dei fatti ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione perché ha riscontrato errori di percezione nel precedente esame: il contenuto dell'avviso era effettivamente trascritto nel ricorso per cassazione e le indagini bancarie erano state effettuate successivamente al processo verbale di constatazione, fatto che il giudice aveva ignorato. Revocata la decisione impugnata, la Corte ha poi deciso nel merito rigettando il ricorso di P.G.: l'avviso di accertamento risultava sufficientemente motivato (dati aggregati e metodo di calcolo dei compensi omessi), le presunzioni legali previste da DPR 600/1973 art. 32 e DPR 633/1972 art. 51 legittimano l'uso delle movimentazioni bancarie e l'onere di fornire una prova analitica e riferibile per ogni operazione gravava sul contribuente. Anche l'utilizzo dei conti di stretti congiunti è stato ritenuto legittimo in assenza di prova contraria che dimostri la genuinità dell'intestazione. Sono state compensate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., n. 4
ricorso per revocazione per errore di fatto/percezione
Consente la revoca di una decisione quando il giudice ha deciso basandosi su una percezione erronea o su fatti la cui verità è incontrovertibilmente esclusa; applicata perché la Corte aveva omesso fatti documentali (trascrizione dell'avviso nel ricorso) e la sequenza cronologica delle indagini bancarie.
DPR n. 600/1973, art. 32
presunzione in materia di accertamenti bancari
Attribuisce all'Amministrazione la possibilità di ricavare presunzioni fiscali dalle movimentazioni bancarie senza necessità di contraddittorio preventivo; la presunzione legale può essere superata solo con prova analitica fornita dal contribuente.
DPR n. 633/1972, art. 51
presunzione in materia IVA/accertamenti bancari
Analoga presunzione legale rispetto ai dati bancari per finalità IVA; legittima l'utilizzo degli estratti conto come elemento presuntivo a carico del contribuente.
art. 2729 c.c.
Richiesti requisiti di gravità precisione e concordanza per presunzioni semplici; la Corte ha distintamente osservato che le presunzioni legali di cui agli articoli citati non richiedono tali requisiti.
Giurisprudenza della Cassazione (esempi citati)
Cass. sez. V, 26.4.2017, n. 10249; Cass. sez. V, 30.6.2020, n. 13112; Cass. sez. V, 15.1.2020, n. 549; altre pronunce richiamate
Confermano che l'Amministrazione può utilizzare i dati bancari ai fini delle presunzioni di imponibilità, che il contraddittorio preventivo non è obbligatorio e che i conti intestati a congiunti possono essere assunti come riferibili al contribuente in presenza di elementi sintomatici, salvo prova contraria analitica.
Massime di principio
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che il contenuto dell'atto impugnato sia adeguatamente riprodotto o che sia indicata la modalità e il luogo della sua produzione; errori in detta valutazione possono giustificare la revocazione per errore di percezione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4.
- La revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 è ammissibile quando la decisione è stata fondata su una falsa rappresentazione documentale o su un errore di fatto la cui inesistenza è documentualmente provata.
- Le indagini bancarie svolte dall'Amministrazione possono essere utilizzate per formare presunzioni legali ai sensi di DPR 600/1973 art. 32 e DPR 633/1972 art. 51; non è necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio per la loro utilizzazione in sede di accertamento.
- Spetta al contribuente il compito di contestare analiticamente e singolarmente le operazioni bancarie contestate: una prova analitica di riferibilità è necessaria per superare la presunzione dell'Amministrazione.
- L'utilizzo in fase d'accertamento degli estratti conto intestati a congiunti è legittimo quando emergano elementi sintomatici che ne consentano l'attribuzione al contribuente; la mera intestazione a terzi non esclude automaticamente l'utilizzabilità probatoria, salvo che il contribuente provi la genuinità dell'intestazione.
- La Corte di merito deve valutare con rigore l'efficacia delle prove offerte dal contribuente e motivare espressamente le ragioni della ritenuta prova o del suo superamento.
- La compensazione delle spese processuali può essere disposta quando la natura delle questioni e l'esito complessivo del giudizio lo giustificano.
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