Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10040/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, n. 22237/2025 del 10 dicembre 2025 che ha accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente contro l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Napoli per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato da tale amministrazione sull’istanza di revoca del provvedimento di sospensione emesso in data 14 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202602966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 22237/2025, relativa all'obbligo di pronunciarsi sull'istanza di revoca del provvedimento di sospensione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha promosso il giudizio lamentando l'inottemperanza alla precedente sentenza del TAR Lazio, che aveva dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Napoli sull'istanza di revoca del provvedimento di sospensione adottato il 14 novembre 2024 e aveva ordinato all'amministrazione di adottare, entro trenta giorni, un provvedimento espresso sulla richiesta. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che l'Ispettorato aveva adottato il provvedimento del 16 marzo 2026, con il quale aveva revocato la sospensione con efficacia dalla data di presentazione dell'istanza, trasmettendolo alla società nella medesima data.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente mediante l'adozione del provvedimento di revoca richiesto. Ha tuttavia condannato l'amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, applicando il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione della precedente sentenza è intervenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adotta l'atto dovuto e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta esecuzione della sentenza dopo l'instaurazione del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.