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Sentenza

Sentenza n. 6371/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - del Decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto unitamente al relativo Allegato A; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 1 n. 17835 del 13.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 1 n. 1398 del 13.12.2022; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 2 n. 1775 del 09.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 2 n. 2330 del 07.12.2022; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 3 n. 1378 del 06.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 3 n. 2076 del 12.12.2022; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 4 n. 851 del 13.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 4 n. 1138 del 09.12.2022; - della Delibera dell'ULSS 5 n. 686 del 04.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 5 n. 1488 del 07.12.2022; - della Delibera del Direttore Generale dell'ULSS 6 n. 752 del 10.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 6 n. 826 del 12.12.2022; - della Deliberazione del Commissario dell'ULSS 7 n. 1267 del 04.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 7 n. 2322 del 09.12.2022; - della Delibera del Direttore Generale dell'ULSS 8 n. 1363 del 04.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 8 n. 2001 del 07.12.2022; - della Delibera del Direttore Generale dell'ULSS 9 n. 557 del 2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 9 n. 1240 del 13.12.2022; - della Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova n. 1059 del 10.09.2019; - della Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova n. 2560 del 09.12.2022; - della Delibera dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona n. 912 del 10.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona n. 1176 del 12.12.2019; - della Delibera del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS n. 570 del 06.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS n. 1077 del 07.12.2022; - della nota di -OMISSIS- prot. n. 17835 del 13.09.2019; - della nota prot. regionale n. 544830 del 42.11.2022 dell'Area Sanità e Sociale; - della nota di -OMISSIS- prot. n. 34255 del 07.12.2022; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 ottobre 2023, per l’annullamento - del Decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, unitamente all'Allegato; - della nota di -OMISSIS- prot. n. 367888 del 07.07.2023; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea; C) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25 novembre 2025 per l’annullamento, - del Decreto n. 119 del 12 agosto 2025 - unitamente ai relativi allegati A e B - del Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.

Giustizia amministrativa202302171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di attuazione del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali di certificazione dello sforamento e i provvedimenti regionali di quantificazione della quota dovuta dalla ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli accordi Stato-Regioni, le circolari operative e gli atti regionali e aziendali connessi all’applicazione del payback sui dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, proponendo anche motivi aggiunti contro i successivi provvedimenti regionali. Ha dedotto l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, lamentando violazione dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto, irretroattività, proporzionalità, ragionevolezza, capacità contributiva e neutralità dell’IVA, nonché degli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 53, 97 e 117 Cost., della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della CEDU, del TUE e del TFUE. Ha inoltre sostenuto che il payback avrebbe inciso illegittimamente sulle gare e sui contratti pubblici, modificandone ex post l’equilibrio economico; che i tetti regionali non sarebbero stati determinati in coerenza con la composizione pubblico-privata dell’offerta; che la verifica dello sforamento per gli anni 2015-2018 sarebbe stata tardiva e basata su dati contabili non correttamente interpretati, con inclusione o esclusione illegittima di dispositivi a utilità pluriennale e di servizi accessori; che gli atti statali sarebbero viziati da difetto di istruttoria, motivazione, trasparenza e partecipazione procedimentale. Quanto agli atti regionali, ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’omessa messa a disposizione dei dati e dei conteggi utilizzati per determinare il fatturato e la quota individuale di ripiano, nonché l’illegittimità derivata dagli atti statali.

La decisione

Il TAR ha rigettato le censure rivolte agli atti statali e ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione amministrativa quelle rivolte agli atti regionali di determinazione della quota individuale di payback, affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Quanto agli atti statali, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, secondo cui il payback per gli anni 2015-2018 costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria, qualificabile come contributo di solidarietà, compatibile con la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e non lesiva dei principi di irretroattività e legittimo affidamento, poiché l’obbligo di ripiano era conoscibile fin dal 2015. Il meccanismo non incide sulle gare né modifica i contratti, operando esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori. La censura relativa alla capacità contributiva è stata respinta perché il meccanismo si collega al fatturato aziendale al lordo dell’IVA. Anche la censura sulla neutralità dell’IVA è stata respinta, in quanto l’art. 9 d.l. 34/2023 consente la detrazione dell’IVA mediante scorporo dagli importi versati a titolo di payback. Il tetto uniforme del 4,4% per le Regioni, riferito alle annualità pregresse, è stato ritenuto ragionevole e coerente con l’esigenza di prevedibilità e con il vincolo nazionale complessivo. Il Collegio ha escluso disparità di trattamento e lesioni della concorrenza, osservando che le imprese potevano liberamente scegliere in quali Regioni operare. Ha inoltre ritenuto che il fatturato rilevante riguardi esclusivamente il prezzo dei dispositivi medici, non i servizi accessori, e che eventuali errori di contabilizzazione dei beni a utilità pluriennale incidano sugli atti regionali applicativi, non sulla legittimità generale degli atti statali. Le garanzie partecipative non erano dovute, poiché gli atti rientrano nell’ambito dell’art. 13 l. 241/1990 e la disciplina speciale non prevede la partecipazione delle imprese. Quanto agli atti regionali, il TAR ha ritenuto che le Regioni svolgano attività meramente vincolata, tecnica, ricognitiva e contabile: non determinano il tetto, non certificano lo sforamento e non esercitano discrezionalità, ma si limitano a individuare le imprese e calcolare la quota sulla base di dati e percentuali già stabiliti a monte. Ne deriva un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale, devoluto al giudice ordinario. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e la parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, la rilevazione dello sforamento, il concorso delle imprese fornitrici al ripiano e la procedura di attuazione per gli anni 2015-2018.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria delle conseguenze dello sforamento.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard

    Ha fissato il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,4 per cento.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha modificato l’art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione dello sforamento sulla base del fatturato al lordo dell’IVA e i termini per la relativa dichiarazione.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, attribuendo alle Regioni il compito di individuare le aziende soggette al ripiano e di adottare i provvedimenti applicativi.

  • art. 13 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Esclude gli atti considerati dalla disciplina della partecipazione procedimentale del Capo III; il TAR lo applica agli atti di attuazione del payback.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha istituito il fondo destinato alle Regioni e previsto una riduzione dell’importo dovuto dalle aziende, rilevante nel giudizio costituzionale richiamato.

  • art. 9 d.l. 34/2023

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente alle aziende fornitrici di detrarre l’IVA, mediante scorporo, dagli importi versati a titolo di payback.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    Prevede una definizione agevolata degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018 e la cessazione della materia del contendere al ricorrere delle condizioni previste.

  • art. 11 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria.

  • art. 133 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato per escludere che la controversia rientri in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo del payback per gli anni 2015-2018, qualificandolo come contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato e non lesivo dei principi di irretroattività e affidamento.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 è compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività e tutela del legittimo affidamento quando l’obbligo di ripiano e i suoi elementi essenziali erano già previsti dalla legge al momento della partecipazione alle gare, anche se la concreta attuazione è intervenuta successivamente.
  • Il payback sui dispositivi medici opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai contratti pubblici: non modifica quantità, prezzi o condizioni dell’affidamento, ma incide sulla situazione patrimoniale complessiva dell’impresa fornitrice in relazione al fatturato realizzato nei confronti del SSN.
  • La quota di payback, essendo parametrata al fatturato dell’impresa al lordo dell’IVA, non è priva di collegamento con la capacità contributiva del soggetto obbligato; inoltre, la neutralità dell’IVA è salvaguardata dalla possibilità di scorporare e detrarre l’imposta dagli importi versati secondo le modalità previste dalla legge.
  • Le attività regionali di attuazione del payback, consistenti nella verifica contabile, nell’individuazione delle imprese e nel calcolo matematico della quota individuale sulla base di tetti, percentuali e criteri già stabiliti da legge e atti statali, sono attività vincolate e prive di esercizio di potere autoritativo.
  • Le controversie contro i provvedimenti regionali che determinano la quota individuale di payback, quando riguardano il corretto calcolo di un’obbligazione patrimoniale in un rapporto paritario e non l’esercizio di discrezionalità amministrativa, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Gli atti statali di determinazione generale del tetto e di certificazione dello sforamento non sono illegittimi per mancata partecipazione delle imprese quando la disciplina speciale ne regola autonomamente la formazione e gli atti rientrano nell’ambito di esclusione dell’art. 13 l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviOrganizzazione del servizio sanitarioInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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