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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03695/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una procedura cautelare promossa dall’amministrazione finanziaria sui beni immobili di un contribuente, fondata su avvisi di accertamento emessi a seguito di processo verbale di constatazione (PVC). Il contribuente aveva prima impugnato la misura cautelare e poi promosso revocazione avverso la sentenza d’appello che aveva rigettato il suo precedente gravame. In sede di revocazione sosteneva che i giudici di merito fossero incorsi in errore di fatto: in particolare, la notificazione del PVC sarebbe avvenuta il 10/07/2015 e non il 04/06/2015, con conseguente mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra PVC e avvisi di accertamento previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000; inoltre lamentava che il PVC notificato fosse in larga parte oscurato e illeggibile, con compromissione del diritto di difesa e della trasparenza/motivazione degli atti. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e di norme costituzionali e della L. 241/1990, sostenendo che la violazione del termine dilatorio comportasse nullità degli avvisi e, a cascata, della misura cautelare; nullità processuale per violazione dell’art. 115 c.p.c., per asserito travisamento delle prove sull’illeggibilità del PVC; violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e degli artt. 1 e 3 L. 241/1990 per difetto di chiarezza, trasparenza e motivazione del PVC. L’Agenzia delle Entrate, nel controricorso, ha proposto ricorso incidentale sostenendo l’inammissibilità della revocazione per insussistenza del motivo revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo che le circostanze addotte erano state comunque controverse nei gradi di merito. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale e infondato il ricorso principale: ha osservato che l’eccezione di inammissibilità della revocazione era stata implicitamente rigettata dalla CTR con la decisione di merito; nel merito, ha escluso sia la violazione del termine di sessanta giorni, poiché dagli atti emergeva che il PVC era stato consegnato/notificato già il 04/06/2015 e la successiva notifica del 10/07/2015 riguardava una copia trasmessa dall’ufficio, sia il vizio percettivo sull’illeggibilità, trattandosi di valutazione di merito non sindacabile in cassazione, in quanto il documento non risultava totalmente illeggibile. Ha quindi rigettato il ricorso principale, dichiarato inammissibile l’incidentale e compensato le spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso principale del contribuente e ha compensato le spese di lite. Ha ritenuto che la censura sull’ammissibilità della revocazione non poteva essere veicolata come omessa pronuncia, perché la CTR aveva implicitamente rigettato l’eccezione pronunciando sul merito della revocazione. Ha poi escluso che vi fosse stata violazione del termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000, poiché dagli atti risultava la consegna del PVC al contribuente in data 04/06/2015 e, comunque, la copia del 10/07/2015 non era idonea a dimostrare la dedotta nullità. Ha inoltre negato il vizio di cui all’art. 115 c.p.c., qualificando la doglianza come contestazione di valutazione probatoria e non come errore percettivo, e ha ritenuto infondata anche la censura sulla motivazione/leggibilità del PVC, poiché il documento non era integralmente oscurato e la CTR aveva logicamente valutato che le parti coperte risultavano comunque comprensibili. Il ricorso del contribuente è stato quindi integralmente respinto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il termine di sessanta giorni tra PVC e avviso di accertamento è richiamato come presidio difensivo del contribuente; la Corte, nel caso concreto, esclude la sua violazione sulla base degli atti, ritenendo che la consegna del PVC fosse già avvenuta in data 04/06/2015.

  • art. 21-septies L. 241/1990

    La parte ricorrente lo invoca per sostenere la nullità dell’atto in difetto di motivazione dell’urgenza; la Corte non accoglie la censura perché esclude a monte la violazione del termine e, comunque, non ravvisa il vizio dedotto.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela dell’affidamento e dei diritti del contribuente, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente in collegamento con la disciplina tributaria, senza esito favorevole.

  • art. 53 Cost.

    Invocato dal ricorrente in collegamento con la pretesa tributaria, senza esito favorevole.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente in collegamento con i principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa, senza esito favorevole.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte precisa che il travisamento percettivo è sindacabile solo se il giudice abbia fondato la decisione su una prova inesistente o diversamente risultante dagli atti; nel caso concreto la censura è respinta perché il documento non era integralmente illeggibile e la doglianza investiva la valutazione delle prove.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato per sostenere il difetto di chiarezza e motivazione del PVC; la Corte esclude la violazione perché il contenuto residuo del documento era comprensibile e non aveva impedito la difesa.

  • art. 1 L. 241/1990

    Invocato per affermare i principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa; non viene ravvisata violazione utile all’accoglimento.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato quale parametro di motivazione degli atti amministrativi; la Corte non vi riconosce una lesione decisiva nel caso concreto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La Corte afferma che l’errore di fatto revocatorio non ricorre quando la questione era stata oggetto di dibattito e valutazione nei gradi di merito; l’eccezione di inammissibilità della revocazione era stata implicitamente rigettata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione di legge; la Corte lo applica alla verifica, ma conclude per l’infondatezza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la nullità processuale e il travisamento della prova; la Corte nega che vi sia un vero errore percettivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte nel delineare il perimetro del controllo di legittimità sui vizi motivazionali e sulla reiezione implicita di eccezioni.

  • art. 371 c.p.c.

    Citato nel ricorso incidentale per il rinvio al regime delle impugnazioni incidentali nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma

    Menziato solo nel dispositivo finale in modo incompleto nel testo fornito; non è possibile ricavarne con certezza il contenuto specifico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’eccezione di inammissibilità della revocazione può ritenersi implicitamente rigettata quando il giudice di merito decide direttamente sul motivo revocatorio: in tal caso non sussiste omessa pronuncia, ma eventualmente violazione di legge o vizio motivazionale se la decisione implicita è erronea.
  • Il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra PVC e avviso di accertamento rileva solo se risulta effettivamente provato nel caso concreto; se dagli atti emerge la precedente consegna/notifica del PVC, la censura è infondata.
  • L’errore di fatto revocatorio non coincide con una diversa valutazione delle risultanze istruttorie: non è deducibile quando la questione sia stata oggetto di discussione tra le parti o quando la doglianza investa l’apprezzamento del contenuto della prova.
  • Il vizio di cui all’art. 115 c.p.c. è configurabile solo in presenza di un reale errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova o dell’esistenza di un documento; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato un documento effettivamente esistente e leggibile in parte.
  • La denuncia di carenza di chiarezza o leggibilità di un atto amministrativo non comporta automaticamente nullità se il contenuto residuo consente comunque di comprendere la pretesa e di approntare una difesa effettiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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