Sentenza n. 2674/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento “- del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 08/10/2025, ex artt. 22 e ss. l. 241/90 per l’ostensione ed estrazione di copia della SCIA presentata dalla Piccolo Group s.r.l. in data 27/08/2025 unitamente a tutta la documentazione allegata, nonché del parere dell'ufficio urbanistica per la realizzazione dei lavori di ripristino e comunque tutti gli atti del presente procedimento ed ogni ulteriore documento esistente finalizzato a dare esecuzione all’Ordinanza commissariale n. 105/24 e successiva relazione commissariale depositata in data 10/02/25.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso documentale relativa alla SCIA presentata da altra società, alla documentazione allegata, al parere dell’Ufficio urbanistica e agli ulteriori atti concernenti l’esecuzione di un’ordinanza commissariale e di una relazione commissariale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di un impianto di distribuzione carburanti e generi di monopolio concorrente con quello della società controinteressata, ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso presentata l’8 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. Ha chiesto l’ostensione e l’estrazione di copia della SCIA presentata dalla società concorrente il 27 agosto 2025, della documentazione allegata, del parere dell’Ufficio urbanistica relativo ai lavori di ripristino, degli atti del procedimento e di ogni ulteriore documento finalizzato all’esecuzione dell’ordinanza commissariale n. 105/2024 e della successiva relazione del 10 febbraio 2025. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 97 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento e sviamento. L’interesse all’accesso è stato motivato con la necessità di tutelare l’attività d’impresa e di verificare le modalità di esecuzione dell’ordinanza commissariale e della relazione, adottate in esecuzione di precedenti sentenze del TAR relative ai rapporti tra le due società, mentre presso l’impianto della società concorrente sarebbe proseguita l’attività ritenuta abusiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta. Il giudice ha ravvisato il necessario nesso di strumentalità tra l’accesso e la cura o difesa degli interessi giuridici della società, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, poiché la documentazione era necessaria a finalità defensionali e a verificare l’esecuzione di atti commissariali adottati in attuazione di precedenti pronunce giurisdizionali. Il Comune è stato ordinato di ostendere la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro gli ulteriori trenta giorni successivi; le eventuali spese commissariali, liquidate in euro 500,00, sono state poste a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina l’accesso documentale richiesto dalla ricorrente e la tutela giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Consente l’accesso ai documenti quando sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici; il giudice lo interpreta nel senso che deve sussistere un nesso di necessaria strumentalità tra documentazione richiesta e finalità defensionali.
art. 25 l. 241/1990
Rileva per la tutela giurisdizionale avverso il diniego o il silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso.
art. 116 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Massime di principio
- Sussiste il diritto di accesso documentale quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.
- L’accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 deve essere riconosciuto quando la documentazione richiesta presenti un nesso di necessaria strumentalità con la cura o la difesa degli interessi giuridici del richiedente.
- La posizione di un’impresa concorrente, unitamente alla necessità di verificare l’esecuzione di atti amministrativi e giurisdizionali riguardanti l’attività del concorrente, può integrare un interesse concreto e attuale all’accesso alla relativa documentazione amministrativa.
- In caso di accoglimento del ricorso contro il silenzio-rifiuto, il giudice può ordinare all’amministrazione l’ostensione della documentazione entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale inottemperanza.
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