Cassazione Penale, Sentenza n. 11751/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva, con due motivi: (1) nullità per omessa notifica della citazione in grado di appello presso il luogo di detenzione, con riferimento agli artt. 156, 179, comma 1 e 601 c.p.p.; (2) nullità per mancata notificazione al domicilio eletto, essendo stata effettuata la notifica solo al difensore di fiducia senza specificare che avveniva anche quale domiciliatario, con riferimento agli artt. 161, 179, comma 1 e 601 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, è stato ritenuto che l'obbligo di notificare l'imputato nel luogo di detenzione opera quando la detenzione è relativa al medesimo procedimento; nel caso concreto la detenzione riguardava l'esecuzione di pene definitive in altri procedimenti e non risulta comunicato lo stato di detenzione prima dell'emissione del decreto di citazione, quindi il motivo è infondato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la notificazione al difensore, effettuata via PEC, conteneva sia la copia della citazione sia l'avviso per l'udienza, e il difensore stesso ha attestato la conoscenza degli atti; ciò configura una mera irregolarità e non una nullità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 156 c.p.p.
L'art. 156, comma 4, è stato interpretato nel senso che l'obbligo di notificare presso il luogo di detenzione non opera quando lo stato di detenzione riguarda altro procedimento; dunque non v'era obbligo di notifica al luogo di detenzione nel caso in cui la detenzione concerne l'esecuzione di pene definitive emesse in altri procedimenti.
art. 161 c.p.p.
La notificazione all'avvocato ai sensi dell'art. 161, comma 4, se configura la consegna di un'unica copia, dà luogo a una irregolarità non a una nullità quando risulti dall'atto o sia desumibile che l'avvocato ha ricevuto l'atto anche nella veste di consegnatario o domiciliatario.
art. 179, comma 1 c.p.p.
Richiamato in relazione alle formalità di citazione in grado di appello; la corte ha valutato la regolarità della notifica della citazione in appello alla luce delle altre norme sulla notifica all'imputato detenuto e al difensore.
art. 184 c.p.p.
Richiamata implicitamente tramite giurisprudenza: le nullità a regime intermedio possono essere sanate per effetto della disciplina sulla sanatoria, ma questo regime si applica quando la detenzione riguarda lo stesso procedimento.
art. 601 c.p.p.
Richiamato come norma in tema di impugnazioni e loro formalità; la Corte ha valutato i motivi di nullità dedotti in relazione a questa norma e ad altre disposizioni procedurali.
art. 616 c.p.p.
Applicata per irrogare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (€3.000,00) per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Sez. Unite, n. 12778 del 27/02/2020 (giurisprudenza)
La sentenza delle Sezioni Unite è richiamata per il principio che le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione se riguardano lo stesso procedimento; inoltre afferma che la notifica al difensore in luogo della notifica al detenuto è nullità a regime intermedio sanzionabile dalla disciplina della sanatoria, ma ciò vale quando la detenzione attiene al medesimo procedimento.
Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui la consegna al difensore di una sola copia dell'atto non è necessariamente nullità quando risulti che essa è avvenuta sia in proprio che nella veste di consegnatario/domiciliatario; pertanto si configura mera irregolarità se il contenuto della relata o altri elementi dimostrano la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto, l'obbligo di notificare l'atto presso il luogo di detenzione sussiste solo quando la detenzione riguarda il medesimo procedimento per cui si effettua la notifica; se la detenzione riguarda l'esecuzione di pene definitive in procedimenti diversi, tale obbligo non opera.
- La notifica al difensore domiciliatario, anche se effettuata in luogo della notifica all'imputato, costituisce di regola una irregolarità (e non sempre una nullità) quando risulti dall'atto o da altri elementi che l'avvocato ha ricevuto l'atto sia in proprio sia nella veste di domiciliatario/consegnatario, in modo da mettere in condizione l'imputato di conoscere la data dell'udienza.
- La mancata comunicazione dello stato di detenzione alle autorità che devono emettere il decreto di citazione può indebolire un motivo di nullità: lo stato di detenzione dovrebbe essere comunicato prima dell'emissione del decreto per far valere l'obbligo di notifica nel luogo di detenzione.
- Le nullità 'a regime intermedio' possono essere sanate secondo la disciplina sulla sanatoria (art. 184 c.p.p.), per cui non tutte le violazioni formali comportano l'annullamento automatico dell'atto impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quando sussistano profili di colpa nella proposizione del gravame.
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