Ordinanza n. 37/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento: -del provvedimento del 3.3.2026, con il quale il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Policoro ha disposto la decadenza dell’autorizzazione n. 1 del 16/22.12.1983 abilitante all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti, sito nel Comune di Policoro in Via Siris n. 8, e la chiusura definitiva del predetto impianto, con le prescrizioni della presentazione, entro 30 giorni, dell’istanza di rimozione e di eventuale bonifica del sito; -della nota del 23.10.2025, con la quale il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive ha comunicato alla Laterza Petroli S.r.l. ed al sig. Roberto Granieri l’avvio del procedimento, finalizzato all’emanazione del predetto provvedimento di decadenza; -della Relazione del Comando della Polizia Locale prot. n. 29469 del 29.9.2025, relativa alla sussistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio del citato impianto di distribuzione carburanti; -della nota prot. n. 2061 del 20.1.2026, con la quale il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive ha chiesto un parere pro veritate al legale dell’Ente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti e di chiusura definitiva dell’impianto, con prescrizione di presentare l’istanza di rimozione e di eventuale bonifica del sito
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore carburanti)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 3 marzo 2026, adottato ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera c), della legge regionale Basilicata n. 5/2010, con il quale è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto per inattività protrattasi dal 2020 ad aprile 2025 ed è stata disposta la chiusura definitiva dell’impianto. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, la relazione della Polizia Locale e la richiesta di parere pro veritate. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della decadenza, evidenziando che il contratto di cessione del ramo d’azienda era stato stipulato il 29 luglio 2025 e che, con precedente atto del 26 settembre 2025, il Comune aveva autorizzato il trasferimento dell’impianto e della relativa autorizzazione dalla società cedente all’impresa individuale cessionaria. Ha chiesto in via incidentale la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da un fumus boni iuris, poiché il provvedimento di decadenza fonda l’inattività dell’impianto su un periodo, dal 2020 ad aprile 2025, anteriore sia alla cessione del ramo d’azienda del 29 luglio 2025 sia all’autorizzazione comunale del 26 settembre 2025 al trasferimento dell’impianto e dell’autorizzazione alla cessionaria. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. L’ordinanza non contiene una valutazione esplicita e autonoma del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata per il prosieguo l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. c), L.R. Basilicata n. 5/2010
La disposizione è stata indicata dall’amministrazione quale base della decadenza per inattività dell’impianto; in sede cautelare il TAR ha ravvisato profili di possibile fondatezza del ricorso in ragione della riferibilità temporale dell’inattività a un periodo anteriore alla cessione dell’azienda e al trasferimento autorizzato dell’impianto e dell’autorizzazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e della sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la decadenza di un’autorizzazione per inattività dell’impianto presenta un profilo di possibile illegittimità quando l’inattività contestata si riferisca a un periodo anteriore alla cessione dell’azienda e al successivo trasferimento dell’autorizzazione previamente autorizzato dall’amministrazione.
- L’autorizzazione amministrativa al trasferimento di un impianto e della relativa autorizzazione costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità di una successiva decadenza fondata sull’inattività pregressa dell’impianto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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