Cassazione Penale, Sentenza n. 45366/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva fissato in 12 mesi l'isolamento diurno a suo carico nell'ambito dell'esecuzione di provvedimento di cumulo. Il ricorso era articolato in due motivi: (1) violazione delle norme sul procedimento camerale (art.178, comma 1, lett. c) e art.179 c.p.p.) per mancata comunicazione della fissazione dell'udienza al difensore di fiducia Avv. Vincenzo Fiume; (2) vizio di motivazione/contraddittorietà per l'asserita erronea richiamazione, fra i titoli valutati, di una condanna per omicidio con l'aggravante del metodo mafioso, aggravante che in realtà non sussisterebbe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'omesso avviso nei confronti di uno dei due difensori di fiducia integri una nullità a regime intermedio che si considera sanata se non eccepita in udienza dal difensore presente (art.182, comma 2 c.p.p.); nel caso concreto il difensore d'ufficio presente non aveva eccepito e si era rimesso alla decisione, per cui il vizio è sanato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la determinazione della durata dell'isolamento si fondava sull'entità della pena (13 anni) inflitta dalla Corte di appello di Firenze e non su una aggravante mafiosa, per cui la presunta contraddittorietà della motivazione non sussiste. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
denuncia di violazione di legge
Norma richiamata quale titolo di impugnazione per le censure sulla violazione delle norme procedurali e di motivazione; utilizzata dal ricorrente per articolare i motivi di cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamata per la censura sulla presunta contraddittorietà della motivazione circa i titoli valutati ai fini del cumulo
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
regole sulla fissazione dell'udienza in camera di consiglio
Citata dal ricorrente in relazione all'omessa comunicazione della fissazione dell'udienza ad uno dei difensori; la Corte ha valutato la mancanza di avviso alla luce dell'art.182
art. 179 c.p.p.
avviso di fissazione dell'udienza e partecipazione delle parti
Richiamato nella censura in tema di procedimento camerale; la Corte ha verificato l'effetto sanante dell'omessa comunicazione
art. 182, comma 2 c.p.p.
sanatoria della nullità se non eccepita in udienza
Fondamentale per la decisione: l'omesso avviso ad uno dei difensori costituisce nullità a regime intermedio che si considera sanata se il difensore presente non eccepisce in udienza
art. 616 c.p.p.
condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda di euro 3.000 per la presentazione del ricorso ritenuto infondato
Riferimenti giurisprudenziali
Sez. 1, Sentenza n.11232 del 18/02/2020; Corte Cost. n.186 del 2000
Giurisprudenza richiamata per consolidare il principio della sanatoria della nullità non eccepita e per giustificare la sanzione pecuniaria del ricorrente
Massime di principio
- L'omessa comunicazione di fissazione di un'udienza a uno dei difensori di fiducia costituisce una nullità a regime intermedio che si considera sanata se non viene eccepita in udienza dal difensore presente (art.182, comma 2 c.p.p.). Pertanto, in sede camerale è essenziale che il difensore presente sollevi immediatamente l'eccezione per evitare la sanatoria.
- In materia di esecuzione, la determinazione di misure restrittive accessorie (es. isolamento diurno) può essere motivata sulla base dell'entità complessiva della pena o di specifiche condanne ritenute rilevanti; un richiamo puramente descrittivo a titoli non rilevanti non incide sulla decisione se il provvedimento è effettivamente fondato su elementi diversi e idonei.
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda quando emergano profili di colpa nella presentazione del ricorso (art.616 c.p.p.).
- Chi intende impugnare un provvedimento camerale dovrebbe: (a) assicurarsi che tutte le carenze procedurali siano sollevate tempestivamente in udienza; (b) indicare con precisione il titolo giuridico rilevante su cui il giudice avrebbe dovuto basare la decisione; (c) verificare che la censura sulla motivazione colga un effettivo nesso causale tra l'errore denunciato e la decisione impugnata.
- Quando il giudice dell'esecuzione opera valutazioni sulla durata di misure accessorie, è importante distinguere tra gli elementi effettivamente utilizzati nella motivazione (es. entità della pena) e menzioni descrittive od elencative non decisive: le doglianze sulla presenza di menzioni errate non sempre comportano l'annullamento se il provvedimento resta sorretto da basi legittime
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