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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45366/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva fissato in 12 mesi l'isolamento diurno a suo carico nell'ambito dell'esecuzione di provvedimento di cumulo. Il ricorso era articolato in due motivi: (1) violazione delle norme sul procedimento camerale (art.178, comma 1, lett. c) e art.179 c.p.p.) per mancata comunicazione della fissazione dell'udienza al difensore di fiducia Avv. Vincenzo Fiume; (2) vizio di motivazione/contraddittorietà per l'asserita erronea richiamazione, fra i titoli valutati, di una condanna per omicidio con l'aggravante del metodo mafioso, aggravante che in realtà non sussisterebbe.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'omesso avviso nei confronti di uno dei due difensori di fiducia integri una nullità a regime intermedio che si considera sanata se non eccepita in udienza dal difensore presente (art.182, comma 2 c.p.p.); nel caso concreto il difensore d'ufficio presente non aveva eccepito e si era rimesso alla decisione, per cui il vizio è sanato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la determinazione della durata dell'isolamento si fondava sull'entità della pena (13 anni) inflitta dalla Corte di appello di Firenze e non su una aggravante mafiosa, per cui la presunta contraddittorietà della motivazione non sussiste. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    denuncia di violazione di legge

    Norma richiamata quale titolo di impugnazione per le censure sulla violazione delle norme procedurali e di motivazione; utilizzata dal ricorrente per articolare i motivi di cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamata per la censura sulla presunta contraddittorietà della motivazione circa i titoli valutati ai fini del cumulo

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    regole sulla fissazione dell'udienza in camera di consiglio

    Citata dal ricorrente in relazione all'omessa comunicazione della fissazione dell'udienza ad uno dei difensori; la Corte ha valutato la mancanza di avviso alla luce dell'art.182

  • art. 179 c.p.p.

    avviso di fissazione dell'udienza e partecipazione delle parti

    Richiamato nella censura in tema di procedimento camerale; la Corte ha verificato l'effetto sanante dell'omessa comunicazione

  • art. 182, comma 2 c.p.p.

    sanatoria della nullità se non eccepita in udienza

    Fondamentale per la decisione: l'omesso avviso ad uno dei difensori costituisce nullità a regime intermedio che si considera sanata se il difensore presente non eccepisce in udienza

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda di euro 3.000 per la presentazione del ricorso ritenuto infondato

  • Riferimenti giurisprudenziali

    Sez. 1, Sentenza n.11232 del 18/02/2020; Corte Cost. n.186 del 2000

    Giurisprudenza richiamata per consolidare il principio della sanatoria della nullità non eccepita e per giustificare la sanzione pecuniaria del ricorrente

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione di fissazione di un'udienza a uno dei difensori di fiducia costituisce una nullità a regime intermedio che si considera sanata se non viene eccepita in udienza dal difensore presente (art.182, comma 2 c.p.p.). Pertanto, in sede camerale è essenziale che il difensore presente sollevi immediatamente l'eccezione per evitare la sanatoria.
  • In materia di esecuzione, la determinazione di misure restrittive accessorie (es. isolamento diurno) può essere motivata sulla base dell'entità complessiva della pena o di specifiche condanne ritenute rilevanti; un richiamo puramente descrittivo a titoli non rilevanti non incide sulla decisione se il provvedimento è effettivamente fondato su elementi diversi e idonei.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda quando emergano profili di colpa nella presentazione del ricorso (art.616 c.p.p.).
  • Chi intende impugnare un provvedimento camerale dovrebbe: (a) assicurarsi che tutte le carenze procedurali siano sollevate tempestivamente in udienza; (b) indicare con precisione il titolo giuridico rilevante su cui il giudice avrebbe dovuto basare la decisione; (c) verificare che la censura sulla motivazione colga un effettivo nesso causale tra l'errore denunciato e la decisione impugnata.
  • Quando il giudice dell'esecuzione opera valutazioni sulla durata di misure accessorie, è importante distinguere tra gli elementi effettivamente utilizzati nella motivazione (es. entità della pena) e menzioni descrittive od elencative non decisive: le doglianze sulla presenza di menzioni errate non sempre comportano l'annullamento se il provvedimento resta sorretto da basi legittime

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