Cassazione Penale, Sentenza n. 17074/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, con provvedimento del 16/03/2023, ha revocato ex nunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa al ricorrente il 9/03/2022. La revoca si fondava sull'arresto del 10/02/2023 per plurimi reati (guida senza patente, minacce, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento), ritenuto indice del venir meno della finalità rieducativa della misura. Il ricorrente deduceva tre motivi: 1) nullità per incompatibilità del magistrato di sorveglianza che aveva sospeso la misura rispetto al collegio che avrebbe deciso sulla revoca, richiamando la riforma "Cartabia"; 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.), sostenendo l'assenza di esigenze di tutela della collettività non soddisfatte da altri benefici e che la condotta fosse dovuta a un temporaneo scompenso psichico; 3) violazione dell'art. 47-ter dell'Ordinamento penitenziario per mancata valutazione favorevole della detenzione domiciliare (età, salute, pena residua).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha confermato la giurisprudenza che considera la sospensione disposta dal magistrato di sorveglianza atto di natura cautelare e non decisionale, perciò non impeditivo della sua partecipazione al collegio che decide sulla revoca. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la revoca non è automatica in caso di violazione, ma rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale di sorveglianza che deve motivare logicamente la decisione; nel caso concreto il Tribunale ha valorizzato sia l'andamento positivo precedente sia la gravità dell'evento successivo (descritto anche nella memoria difensiva come "inseguimento da film d'azione") e ha ritenuto provata la perdita del percorso di rieducazione, disponendo la revoca ex nunc. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), art. 51-ter
La sospensione della misura da parte del magistrato di sorveglianza ha finalità cautelative e provvisorie; non determina di per sé incompatibilità a partecipare al successivo collegio che decide sulla revoca.
Ordinamento penitenziario, art. 47-ter
Norma che disciplina la detenzione domiciliare; la sua applicazione è valutata caso per caso tenendo conto di vari parametri (età, salute, residuo pena), ma non impone automaticamente la concessione del regime domiciliare quando sussista una gravità della violazione che comprometta l'esperimento della misura alternativa.
Codice di procedura penale, art. 606 co.1 lett. e)
Fondamento della censura per mancanza o manifesta illogicità della motivazione nelle impugnazioni in Cassazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale sufficiente e logica.
Codice di procedura penale, art. 34
Le cause di incompatibilità del giudice non comprendono la mera proposizione di una misura cautelare o sospensiva da parte del magistrato di sorveglianza; la giurisprudenza ritiene che la proposta di revoca non integri incompatibilità ai sensi di tale norma.
Codice di procedura penale, art. 667 co.4
Richiamato in giurisprudenza: il giudizio di opposizione e le ipotesi di incompatibilità non hanno qui carattere tale da impedire la partecipazione del giudice che ha emesso il provvedimento sospensivo.
Costituzione, artt. 3 e 111
Richiamati dalla giurisprudenza nel tentativo di contestare la compatibilità costituzionale della disciplina sulle incompatibilità; la Corte ha ritenuto non fondata la questione poiché le ipotesi di incompatibilità richiedono valutazioni di merito gravemente pregiudicanti fra gradi diversi.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata nel caso con la fissazione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sospensione dell'affidamento decisa dal magistrato di sorveglianza ha natura cautelare e non rende automaticamente incompatibile il giudice a partecipare al collegio che decide sulla revoca.
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è frutto di un apprezzamento discrezionale del Tribunale di sorveglianza: non è automatica alla mera violazione, ma può essere adottata se il giudice ritiene che la violazione sia incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento rieducativo.
- La Corte di legittimità controlla la logicità e l'esaurienza della motivazione e non è competente a rivalutare i fatti per sostituirsi al giudice di merito; una diversa lettura dei fatti più favorevole al ricorrente non è sufficiente alla cassazione.
- La considerazione di circostanze favorevoli (andamento positivo della misura, età, salute, residuo pena) deve essere effettivamente valutata dal giudice di merito; tuttavia, la gravità di un comportamento intervenuto può prevalere e giustificare la revoca ex nunc.
- Le richieste basate su ipotetici scompensi psichici o motivazioni personali che giustificherebbero la condotta devono essere supportate da elementi probatori concreti per impedire la revoca; altrimenti il giudice può ritenere fallito il progetto rieducativo.
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