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Ordinanza

Ordinanza n. 493/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del "bando ad evidenza pubblica assegnazioni di concessioni di aree pubbliche 'Posteggi Isolati Fuori Mercato - PIFM' per l’attività di pubblico esercizio - tipologia bar caffè e/o bar gastronomico" - PE/2025, pubblicato dal Comune di Legnano in data 15.12.2025, e relativi allegati, unitamente a tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi e, fra essi, in particolare: - della Deliberazione della Giunta comunale di Legnano n. 278, del 25.11.2025, recante ad oggetto: "Posteggi isolati fuori mercato (PIFM) revisione mappatura e definizione delle linee di indirizzo per le assegnazioni di concessioni di aree pubbliche (PIFM) ai fini dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato settore non alimentare e di pubblico esercizio", in parte qua, limitatamente alla concessione dell'area nel Parco Volontari del sangue di via Diaz; - della Determinazione n. 1663, dell'11.12.2025 a firma del Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio, recante ad oggetto: "approvazione documentazione per la partecipazione ai bandi ad evidenza pubblica per le assegnazioni di concessioni di aree pubbliche posteggi isolati fuori mercato (pifm) ai fini dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato settore non alimentare (codice identificativo bando pe/2025) e di pubblico esercizio (codice identificativo bando pe 2025) e atti conseguenti", in parte qua, limitatamente alla concessione dell'area nel Parco Volontari del sangue di via Diaz; - della comunicazione comunale in data 19.12.2025 con la quale è stata inviata copia della DGC 278/2025; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 02\04\2026, per l’annullamento: - della Determinazione dello Sportello Unico Attività Produttive, Servizi alle Imprese, a firma del Dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio n. 281, del 18.03.2026, unitamente a tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi e fra essi in particolare: - l'atto di costituzione della Commissione di gara, non noto alla ricorrente; - gli atti compiuti dalla Commissione di gara nella riunione in data 23.2.2026, quali risultanti dal relativo verbale; atti compiuti e verbale non noti alla ricorrente; - l'atto a firma della Responsabile Sportello Unico Imprese 20.3.2026, prot. 21388.

Giustizia amministrativa202600399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando per l'assegnazione di una concessione di area pubblica destinata a posteggio isolato fuori mercato per attività di pubblico esercizio, unitamente agli atti presupposti e agli atti di gara successivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il bando pubblicato dal Comune di Legnano per l'assegnazione di concessioni di aree pubbliche destinate all'esercizio di un pubblico esercizio, limitatamente all'area situata nel Parco Volontari del sangue di via Diaz, nonché la deliberazione della Giunta comunale che aveva revisionato la mappatura dei posteggi isolati fuori mercato e definito gli indirizzi per le assegnazioni, la determinazione dirigenziale di approvazione della documentazione di gara e la relativa comunicazione. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione del SUAP n. 281 del 18 marzo 2026 e gli ulteriori atti della procedura, inclusi la costituzione della commissione di gara, gli atti della riunione del 23 febbraio 2026 e la comunicazione del 20 marzo 2026. Il primo motivo, ritenuto assorbente, deduce l'incompetenza della Giunta comunale, in quanto la deliberazione n. 278/2025 disciplinerebbe concessioni, materia apparentemente riconducibile alle attribuzioni del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), d.lgs. n. 267/2000. I motivi aggiunti deducono inoltre l'illegittimità derivata degli atti di gara e degli atti successivi, in ragione del rapporto di presupposizione rispetto alla deliberazione giuntale impugnata.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente, a una cognizione sommaria, il fumus boni iuris in relazione al primo e assorbente motivo di ricorso. La deliberazione della Giunta comunale concerne infatti la disciplina di concessioni e appare riconducibile alle attribuzioni del Consiglio comunale previste dall'art. 42, comma 2, lettera l), d.lgs. n. 267/2000. Il giudice ha evidenziato che non risultano allegati o documentati atti fondamentali del Consiglio comunale rispetto ai quali la deliberazione giuntale potesse avere natura meramente attuativa; tale elemento avrebbe potuto escludere l'incompetenza della Giunta qualora una norma regolamentare consiliare le avesse demandato la determinazione del numero e della durata delle concessioni. Il nesso di presupposizione tra la deliberazione n. 278/2025, il bando e gli ulteriori atti della procedura consente di ravvisare il fumus anche rispetto alle censure di illegittimità derivata formulate con i motivi aggiunti. È stato ritenuto altresì sussistente il periculum in mora, sulla base delle allegazioni e della documentazione della ricorrente. Il TAR ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati e fissando la trattazione di merito alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, lettera l), d.lgs. n. 267/2000

    atti fondamentali del consiglio

    La disciplina delle concessioni può rientrare nelle attribuzioni del Consiglio comunale; l'intervento della Giunta non è escluso soltanto se essa si limita ad attuare atti fondamentali o norme regolamentari consiliari che le abbiano demandato specifiche determinazioni.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è subordinata alla sommaria valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora; nella fattispecie tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti e hanno condotto alla sospensione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Quando un atto comunale disciplina direttamente concessioni di aree pubbliche, la relativa materia può rientrare nelle attribuzioni del Consiglio comunale previste dall'art. 42, comma 2, lettera l), d.lgs. n. 267/2000; la competenza della Giunta richiede che l'atto abbia natura meramente attuativa di precedenti atti fondamentali o di una norma regolamentare consiliare che le abbia conferito specifiche attribuzioni.
  • Ai fini della tutela cautelare, la mancata allegazione o documentazione di atti fondamentali del Consiglio comunale, rispetto ai quali la deliberazione della Giunta possa assumere carattere attuativo, costituisce elemento idoneo a sostenere, in sede di cognizione sommaria, il fumus dell'incompetenza dell'organo giuntale.
  • Gli atti di gara e gli atti successivi fondati su un atto presupposto sono cautelativamente sospendibili per illegittimità derivata quando risulti, in sede sommaria, plausibile l'illegittimità dell'atto presupposto e sussista un nesso di presupposizione tra gli atti.
  • La sospensione cautelare degli atti amministrativi richiede una valutazione congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; quest'ultimo può essere riconosciuto sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotte dalla parte che agisce.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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