Sentenza n. 2107/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 342/2025, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’erogazione di complessivi € 2.500,00 mediante emissione di buoni elettronici, oltre interessi o rivalutazione. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e una successiva diffida, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli esecutivi suscettibili di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e gli ha ordinato di dare esecuzione al giudicato mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica della somma complessiva di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione secondo quanto stabilito nella sentenza ottemperanda. Ha assegnato all’Amministrazione il termine ultimativo di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di subdelega, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva su istanza del ricorrente. Il compenso del Commissario, se dovuto, sarà posto a carico dell’Amministrazione e liquidato con separato decreto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 550,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto dal giudicato civile anche in relazione ai periodi di servizio indicati nella sentenza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso esaminato, presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del Commissario ad acta, ove dovuto, è determinato e liquidato con separato decreto collegiale secondo la disciplina richiamata dal giudice.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando il debitore sia una pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L’azione di ottemperanza è ammissibile, nei confronti di una pubblica amministrazione, quando siano documentati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito e dell’assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del comando giudiziale entro un termine perentorio o ultimativo, potendo specificare le modalità concrete dell’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, condizionandone l’attivazione all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine.
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