Sentenza n. 8088/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza del 28 marzo 2025 di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, pari a quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, nonché la conseguente necessità di ordinare all'Amministrazione l'adozione di un provvedimento espresso e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente individuato nel Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'autorità competente a concludere il procedimento. Ha accertato che il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 era scaduto alla data di proposizione del ricorso e che, pertanto, sussisteva il silenzio-inadempimento. Il ricorso è stato accolto: il Ministero è stato ordinato di esaminare la documentazione relativa alla posizione della ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l'esame deve riguardare l'intero percorso formativo e le competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione, e deve valutare l'equipollenza del titolo nonché, se necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso, determinando il silenzio-inadempimento.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e di prevedere gli ulteriori strumenti per il caso di inerzia.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Individua la denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza incidere sulla competenza a concludere il procedimento di riconoscimento.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate nell'ambito della valutazione dell'equipollenza della formazione conseguita in altro Stato membro.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale della qualifica professionale estera, considerando il complesso delle competenze acquisite e verificando l'eventuale equivalenza con i requisiti nazionali.
Massime di principio
- Quando il termine previsto dalla legge per concludere il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea è scaduto senza provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento e il giudice può ordinare all'autorità competente di provvedere entro un termine assegnato.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'amministrazione deve esaminare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando anche durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto formale dei titoli.
- La valutazione della qualifica professionale estera deve comprendere l'accertamento dell'eventuale equivalenza, anche parziale, delle competenze documentate e può condurre, ove necessario, all'imposizione di misure compensative opportune e proporzionate.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, stabilendo un termine ulteriore per l'adozione del provvedimento in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →