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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere, sostenendo che la motivazione era manifestamente illogica e contraddittoria in relazione agli artt. 276, comma 1-ter, e 274, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non avrebbe tenuto conto della 'condotta impeccabile ed irreprensibile' mantenuta dall'indagato durante gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal 29/08/2024; denunciava dunque l'ingiustificato aggravamento della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità (mancanza di specificità), ritenendo che la difesa non si sia confrontata con la motivazione del Tribunale. Il Tribunale aveva invece motivato adeguatamente l'aggravamento richiamando la gravità della violazione commessa dall'indagato (allontanamento dagli arresti domiciliari e introduzione abusiva in un appartamento altrui) e la presenza di numerosi precedenti specifici, che hanno reso inidonea la misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.p., comma 1-ter

    Consente il ripristino o l'aggravamento della misura cautelare quando la condotta del soggetto dimostra l'inidoneità della misura applicata; qui è stata applicata per giustificare il ritorno alla custodia cautelare in carcere dopo l'allontanamento dagli arresti domiciliari.

  • art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Norma richiamata in relazione alle misure cautelari personali; la censura difensiva invocava questa disposizione nella valutazione della adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiama il principio di specificità degli atti di impugnazione: il ricorso deve indicare i motivi con sufficiente specificità; la Corte ha richiamato la comune ratio di tale requisito per dichiarare il ricorso inammissibile per genericità.

  • art. 611 c.p.p., commi 1-bis e 1-ter

    Disposizioni procedurali che regolano la richiesta di discussione e la trattazione orale; nel procedimento di cassazione la trattazione è avvenuta per iscritto in assenza di tempestiva richiesta di discussione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per le impugnazioni inammissibili o infondate, comprese le spese processuali e la possibilità di irrogare somme alla cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro alla cassa delle ammende.

  • art. 28 reg. ese (regolamento di esecuzione)

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; disposizione procedurale amministrativa relativa all'esecuzione del provvedimento.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari deve essere specifico: la mancata indicazione puntuale dei vizi rende il ricorso inammissibile per genericità.
  • La gravità di comportamenti durante una misura cautelare (es. allontanamento dagli arresti domiciliari e introduzione abusiva in un immobile) può giustificare l'aggravamento verso la custodia cautelare ai sensi dell'art. 276 c.p.p.
  • Il giudice che dispone l'aggravamento deve motivare la scelta valorizzando sia la condotta recente sia il pregresso giudiziario; se la motivazione è congrua, la Corte superiore difficilmente la censurerà in assenza di specifici e puntuali rilievi.
  • In sede cautelare valgono requisiti di forma e di specificità analoghi a quelli delle impugnazioni ordinarie: il difensore deve confrontarsi esplicitamente con le ragioni del provvedimento impugnato.
  • Impugnazioni infondate o generiche possono comportare, oltre al rigetto o all'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).

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