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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28798/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della sentenza di condanna per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000). La difesa ha articolato tre motivi: (1) errata applicazione della legge e vizio della motivazione per la rinnovazione istruttoria disposta ai sensi dell'art. 603 c.p.p. per acquisire l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, alla quale la difesa si era opposta in quanto il procedimento era stato svolto con rito abbreviato semplice; (2) parzialità della rinnovazione istruttoria, lamentando che non è stato acquisito anche il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza richiamato nell'accertamento; (3) vizio di incompletezza del quadro probatorio e mancata prova certa della responsabilità penale, deducendo che l'accertamento dell'ufficio finanziario si fondava su deduzioni della Guardia di Finanza. In via subordinata la difesa ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del rinvio potesse e dovesse acquisire l'avviso di accertamento indicato dalla Corte rimettente, nei limiti del vincolo motivazionale imposto dall'annullamento, e che la Corte d'appello avesse legittimamente valutato gli elementi acquisiti (tra cui gli accertamenti della Guardia di Finanza e le comunicazioni IVA) non smentiti dalla difesa. I tre motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: il primo per il rispetto degli obblighi derivanti dalla pronuncia di annullamento e dalla possibilità di integrazione obbligatoria; il secondo perché la difesa non ha indicato dubbi specifici sulla portata dimostrativa dei dati acquisiti; il terzo perché le censure attengono al merito e la Cassazione non può rinnovare la valutazione di fatto. Quanto alla prescrizione invocata dal Procuratore generale (che aveva chiesto annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione), la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce che cause estintive sopravvenute producano effetti tali da impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna. Infine, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che sanziona l'"omessa dichiarazione" fiscale; nella sentenza si sottolinea che, ai fini della configurazione del reato, il giudice penale deve determinare l'ammontare dell'imposta evasa con accertamento autonomo, eventualmente ricorrendo a presunzioni di fatto ma corredandole con elementi di riscontro

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita la rinnovazione istruttoria in appello nel rito abbreviato ai casi di assoluta necessità, ossia quando l'assunzione della prova possa incidere sulla valutazione complessiva degli elementi acquisiti

  • art. 441 cod. proc. pen.

    Prevede l'operatività della rinnovazione istruttoria in appello; nella fattispecie è stato richiamato per giustificare l'acquisizione dell'avviso di accertamento anche in giudizio abbreviato quando il giudice del rinvio lo ritenga necessario

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiama gli obblighi del giudice del rinvio rispetto alla pronuncia di annullamento: il giudice di rinvio deve tener conto e dare seguito alle censure accolte, adeguando la propria attività valutativa al contenuto della pronuncia rescindente

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato d'appello la rinnovazione istruttoria è ammessa solo nei limiti dell'art. 603 c.p.p.: il giudice la autorizza se assolutamente necessaria e idonea a influire sulla decisione.
  • Se la Corte di cassazione annulla per mancata acquisizione di un documento essenziale, il giudice del rinvio è tenuto a procedere all'integrazione probatoria indicata dalla pronuncia di annullamento e a motivare il proprio nuovo convincimento in conformità ai limiti indicati dalla sentenza di annullamento.
  • Le presunzioni e gli accertamenti tributari possono essere utilizzati in sede penale, ma il giudice penale deve procedere a una verifica autonoma delle risultanze, integrando gli elementi indiziari con riscontri anche 'aliunde' tali da garantire la certezza della condotta contestata.
  • Le censure che riguardano la diversa valutazione del merito probatorio (contestazione della persuasività o della maggiore plausibilità di altre ricostruzioni) sono inammissibili in Cassazione se non sostanziate da vizi della motivazione come la sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Una eventuale estinzione del reato (es. prescrizione) sopravvenuta dopo la sentenza d'appello non produce effetti se il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile, perché non si è instaurato un valido rapporto processuale in quel grado.

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