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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39088/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali (art. 416 c.p.) e riciclaggio, nonché per delitti fiscali e connessi. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e insufficienza di gravi indizi rispetto alla fattispecie associativa, sostenendo di aver svolto solo attività di consulenza regolare per due società ungheresi (compenso modesto), di aver avuto limitati poteri contabili senza autonomia dispositiva sui conti, di essere stato all'oscuro della natura illecita delle operazioni e di non conoscere o avare scarsi rapporti con altri presunti sodali; 2) violazione dell'art. 275 co.3 c.p.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'inidoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto), rilevando la lontananza temporale dei precedenti, la cessazione della consulenza, l'esecuzione delle misure sugli altri indagati come fattore di impedimento alla reiterazione, l'affidamento in prova al servizio sociale in corso e la disomogeneità delle misure applicate ad altri coindagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza: il ricorrente non ha specificamente contestato tutti i presupposti autonomi della decisione e non ha confutato adeguatamente la ricostruzione probatoria del giudice del merito, che aveva documentato intercettazioni e altri elementi indicativi della partecipazione e della disponibilità continuativa del Grazioli nell'ambito del sodalizio (ruolo di "longa manus", gestione di una struttura all'estero, cooperazione nell'emissione di false fatture e nel dirottamento di pagamenti). La Corte ha inoltre osservato che, anche qualora non fosse riconosciuta l'associazione, i gravi indizi relativi ai reati fiscali e di riciclaggio (art. 8 d.lgs. 74/2000 e art. 648-bis c.p.) erano comunque sufficienti a giustificare la custodia cautelare. Sull'attualità e concretezza del periculum libertatis la Corte ha ritenuto corretta e non illogica la motivazione del giudice di merito: la prognosi di reiterazione può fondarsi su elementi concreti quali la personalità, le modalità del fatto e le condizioni di vita, senza dover individuare una "occasione prossima" specifica; nel caso concreto è stata ritenuta la continuità della pericolosità. Quanto alla scelta della misura, l'ordinanza ha adeguatamente motivato l'inidoneità di misure meno afflittive (art. 275 co.3-bis c.p.p.), richiamando la pericolosità del soggetto e la possibilità di operare anche dal domicilio; la differente applicazione di misure ad altri indagati è giustificabile per l'autonomia delle posizioni. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere; la Corte valuta la sussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio sulla base della ricostruzione probatoria (intercettazioni, ruolo operativo e continuità di condotta).

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Norma relativa ai reati fiscali richiamata come reato "fine" che, insieme al reato di riciclaggio, costituisce autonoma base sufficiente per la custodia cautelare anche se fosse contestata la sussistenza dell'associazione.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul riciclaggio: ritenuta, insieme alle fattispecie fiscali, capace di giustificare la misura cautelare per la gravità indiziaria riscontrata.

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)

    Disciplina le esigenze cautelari e la necessità di motivare la misura; la Corte verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Testo che richiede pericolo concreto e attuale di commissione di ulteriori delitti; la Corte chiarisce che l'attualità è valutata in termini prognostici su elementi concreti, non con l'obbligo di individuare un'occasione prossima specifica.

  • art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.

    A seguito della riforma, il giudice deve sempre motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico indicando le "specifiche ragioni" per il caso concreto; la Corte ritiene che tale onere sia stato assolto con argomentazioni fondate sulla personalità del ricorrente e sulla possibilità di reiterazione anche dall'abitazione.

  • art. 275-bis, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alle procedure di controllo connesse alla custodia domiciliare e all'uso del braccialetto elettronico; la Corte richiede motivazione specifica per escluderne l'adeguatezza.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiama il principio di specificità dei motivi di impugnazione: un ricorso per cassazione generico che non specifichi tutte le ragioni decisorie autonome è inammissibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale menzionata riguardante le comunicazioni e richieste scritte del Pubblico Ministero; in questa sede è citata per indicare la richiesta scritta del PM alla Corte.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro una decisione cautelare deve essere specifico: se la decisione si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte o il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione probatoria: le critiche che si limitano a una diversa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi con la motivazione del giudice del merito sono normalmente inammissibili o destinate al rigetto.
  • Anche se si mette in dubbio la partecipazione all'associazione, la sussistenza di altri gravi indizi per reati "fine" (es. reati fiscali, riciclaggio) può da sola giustificare la custodia cautelare.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.) richiede una prognosi fondata su elementi concreti (personalità, modalità del fatto, condizioni di vita), non l'individuazione di una specifica occasione prossima; la previsione non deve essere irrealisticamente dettagliata.
  • Il giudice deve motivare espressamente l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico mediante "specifiche ragioni" per il caso concreto; argomentazioni sulla personalità dell'indagato e sulla possibilità di operare anche dal domicilio possono essere adeguate.
  • La differente misura cautelare adottata nei confronti di coindagati è giustificabile se ricorre autonomia e non sovrapponibilità delle posizioni personali; non vige un obbligo di identica motivazione per ogni coindagato.
  • Le doglianze circa l'anzianità dei precedenti e la cessazione di attività pregresse non escludono di per sé l'attualità del pericolo se coesistono elementi recenti o modalità di condotta che denotano continuità di pericolosità.

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