Cassazione Civile, Ordinanza n. 08268/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2005, emesso nei confronti di un contribuente sulla base di una ricostruzione sintetica del reddito fondata su versamenti effettuati a favore di una società partecipata. L’ufficio aveva dapprima notificato un primo avviso, poi annullato in autotutela, e quindi un nuovo avviso di accertamento, sempre sul medesimo impianto fattuale. Il contribuente aveva impugnato il secondo avviso deducendo, tra l’altro, la nullità della decisione d’appello per omessa comunicazione dell’udienza e del dispositivo, la carenza di motivazione della sentenza di merito, l’illegittimità del nuovo accertamento perché sostitutivo del precedente senza nuovi elementi sopravvenuti, l’omesso esame di un fatto decisivo, la carenza di motivazione dell’avviso e l’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello. L’Agenzia delle Entrate, oltre a resistere, ha proposto ricorso incidentale deducendo l’inammissibilità originaria del ricorso introduttivo per tardività, la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta privata e sull’onere della prova. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del contribuente sulla mancata comunicazione dell’udienza in appello, ma ha anche accolto il terzo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia, affermando che la notificazione del ricorso introduttivo a mezzo operatore di posta privata, privo di titolo abilitativo, non garantiva la certezza legale della data di consegna e non consentiva di ritenere tempestiva l’impugnazione. Poiché il ricorso originario era tardivo, la causa non poteva essere proposta né proseguita. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti o inammissibili.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale del contribuente, riconoscendo la nullità processuale per omessa comunicazione dell’udienza d’appello, ma ha accolto anche il terzo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, rilevando la tardività del ricorso introduttivo per difetto di valida notificazione a mezzo posta privata. In applicazione di tale vizio pregiudiziale, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta né proseguita. Le spese di legittimità sono state regolate secondo la maggior soccombenza, con compensazione delle spese di merito e nulla per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del potere di accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dal contribuente per contestare la legittimità dell’avviso sostitutivo emesso dopo l’annullamento in autotutela del precedente atto
artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
la comunicazione della data di udienza nel processo tributario svolge funzione di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa; la sua omissione determina nullità della decisione
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza; il vizio di motivazione apparente rileva solo se manca l’effettiva esposizione del percorso decisorio
art. 161 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per contestare la motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione ai requisiti di contenuto della sentenza tributaria e alla motivazione
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare omessa pronuncia su motivi di appello
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro dei vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal contribuente per contestare la determinazione sintetica del reddito e la motivazione dell’accertamento
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal contribuente per sostenere la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento
art. 2697 c.c.
richiamato dall’Agenzia per affermare che gravava sul contribuente l’onere di fornire prova contraria specifica
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dall’Agenzia in tema di utilizzo delle risultanze bancarie e onere probatorio
art. 4 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261
richiamato dall’Agenzia per sostenere l’assenza, nel 2009, di una disciplina che consentisse la notificazione con efficacia legale tramite operatori postali privati
D.L. 31 marzo 2011, n. 58
richiamato per il profilo temporale della disciplina sulle notificazioni postali private
art. 382, terzo comma, c.p.c.
richiamato per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta né proseguita
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno delle censure sul diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato sia per il giusto processo e la motivazione sia per la durata ragionevole del processo
art. 53 Cost.
richiamato dal contribuente nella censura sull’emissione del secondo avviso
art. 97 Cost.
richiamato dal contribuente nella censura sull’azione amministrativa
direttiva n. 2008/6/CE
richiamata per il quadro europeo sulla liberalizzazione dei servizi postali e sulla possibilità di notificazione da parte degli operatori postali
L. n. 124 del 2017
richiamata come termine del regime introdotto in materia di notificazioni a mezzo operatori postali privati
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione determina nullità della decisione perché incide sul contraddittorio e sul diritto di difesa; tuttavia, se la questione da decidere è di mero diritto e non richiede ulteriori accertamenti di merito, la nullità non comporta necessariamente la retrocessione del giudizio.
- Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa sulle sole questioni pregiudiziali o preliminari ha natura condizionata e va esaminato solo se sussiste l’interesse attuale, normalmente legato alla fondatezza del ricorso principale, salvo che la questione sia già stata espressamente o implicitamente decisa dal giudice di merito.
- Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni processuali, mentre il vizio di omessa motivazione non è configurabile su questioni di puro diritto.
- La notificazione di un atto giudiziario eseguita tramite operatore di posta privata privo di titolo abilitativo, nel periodo in cui non era ancora operante una disciplina pienamente legittimante, è nulla e non inesistente; tale nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo, ma non vale a conferire certezza legale alla data di consegna ai fini del rispetto del termine di impugnazione.
- Quando la data certa di consegna all’operatore non è garantita da poteri certificativi validi, la notificazione non può essere utilizzata per dimostrare la tempestività del ricorso, con conseguente declaratoria di tardività dell’impugnazione.
- Se la causa non poteva essere proposta o proseguita per una preclusione processuale rilevante, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
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