Sentenza n. 1383/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento 1) del Permesso di Costruire n.66 del 25 ottobre 2024, rilasciato dal Dirigente del III Settore del Comune di Frattamaggiore con il quale è stato assentito l'“intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato alla riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica dell'edificio esistente mediante demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 19/09 dell'immobile ubicato al corso Vittorio Emanuele III n. 166”; 2) del parere favorevole espresso dall'UTC in data 23 dicembre 2022; 3) della scheda istruttoria; 4) di tutti gli atti istruttori del procedimento di rilascio del permesso di costruire; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 66 del 25 ottobre 2024 per demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della legge regionale Campania n. 19/2009, nonché atti istruttori e parere dell’UTC
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato per un intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, deducendo: violazione degli artt. 3 e 5 della l.r. Campania n. 19/2009 per l’inclusione nell’intervento di manufatti privi di titolo edilizio o non comprovati nella loro consistenza legittima; violazione della destinazione urbanistica dell’area cortilizia, destinata ad attrezzature pubbliche; mancanza della prevalenza dell’uso residenziale richiesto dalla disciplina del Piano Casa; omesso o insufficiente accatastamento dei manufatti; violazione delle distanze, delle altezze e del diritto di veduta; anteriorità del parere dell’UTC rispetto agli elaborati tecnici poi allegati; carenza di legittimazione del richiedente. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo, la carenza di interesse e di prova del pregiudizio, nonché la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro comproprietario. Nel merito hanno sostenuto la legittimità dell’intervento, la preesistenza dei manufatti anteriormente al 1967, la riconducibilità delle difformità alle tolleranze costruttive, la prevalenza residenziale, il rispetto delle distanze e la sussistenza della delega del comproprietario.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Il ricorso collettivo è stato ritenuto ammissibile perché le posizioni dei ricorrenti erano omogenee, gli atti impugnati e le censure sostanzialmente identici e non emergevano conflitti di interesse; la posizione di uno dei ricorrenti presentava inoltre una specifica censura relativa alle pareti finestrate. È stato riconosciuto l’interesse concreto ad agire, poiché i ricorrenti, proprietari confinanti, avevano dedotto il pregiudizio derivante dalla realizzazione di un edificio di tre piani tra le loro proprietà, con possibili effetti su distanze, vedute, luce, visuale e carico urbanistico. È stata respinta anche l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio, in quanto il permesso era stato rilasciato al comproprietario istante, formalmente delegato dall’altro comproprietario. Nel merito, il primo motivo è stato accolto e ritenuto assorbente. Il manufatto presente nell’area cortilizia non risultava assistito da titolo edilizio né adeguatamente comprovato quanto alla sua preesistenza anteriore al 1967; non compariva nella planimetria catastale anteriore al 1942 e non erano state prodotte fotografie, aerofotogrammetrie, mappe o altri elementi idonei a dimostrarne la data e la consistenza. Inoltre, la documentazione evidenziava porzioni del fabbricato non risultanti dai titoli e divergenze tra lo stato di fatto e la planimetria catastale, mentre la SCIA del 2013 riguardava soltanto un diverso subalterno e non attestava la regolarità urbanistica dei manufatti interessati. Poiché gli interventi straordinari del Piano Casa sono ammessi soltanto su edifici legittimamente realizzati e non possono essere utilizzati per assentire interventi su manufatti abusivi o difformi non sanati, il permesso di costruire è stato annullato. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune e il controinteressato sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 2, 3 e 5 l.r. Campania n. 19/2009
In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.
La disciplina del Piano Casa ha carattere straordinario e premiale e consente gli interventi ampliativi soltanto su edifici legittimamente realizzati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge regionale.
art. 11 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire è rilasciabile al proprietario o a chi abbia titolo per richiederlo; nel caso concreto la legittimazione dell’istante è stata ritenuta sussistente in ragione della delega del comproprietario.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
La disciplina delle tolleranze costruttive è stata invocata dal controinteressato, ma non è stata ritenuta decisiva, poiché il permesso è stato annullato per la mancata prova della legittima preesistenza e della conformità urbanistica dei manufatti.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Gli interventi del Piano Casa non possono essere assentiti in sanatoria ai sensi dell’art. 36, non essendo prevista tale possibilità dalla disciplina regionale speciale e dovendo quest’ultima essere interpretata restrittivamente.
art. 49 c.p.a.
Non occorre integrare il contraddittorio nei confronti del comproprietario che abbia delegato l’altro comproprietario a presentare l’istanza, quando il permesso sia stato rilasciato al solo istante formalmente legittimato.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti in relazione alle distanze tra edifici, ma la relativa censura è stata assorbita a seguito dell’accoglimento del motivo concernente la mancanza dei presupposti del Piano Casa.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo è ammissibile quando le domande abbiano identico oggetto, siano rivolte contro il medesimo atto per motivi sostanzialmente comuni, le posizioni sostanziali siano omogenee e non emergano conflitti, neppure potenziali, tra i ricorrenti.
- La vicinitas non dimostra automaticamente l’interesse a ricorrere contro un titolo edilizio: il ricorrente deve allegare e, se contestato, provare uno specifico pregiudizio concreto e attuale. Tale pregiudizio può derivare dalla compromissione del godimento dell’immobile, dalla riduzione di luce, aria o visuale, dalla lesione delle distanze o dall’aumento del carico urbanistico.
- Negli interventi straordinari disciplinati dal Piano Casa, il richiedente deve dimostrare la legittima preesistenza e la consistenza dell’edificio oggetto di demolizione, ricostruzione e ampliamento. In mancanza di titolo edilizio perché l’opera sarebbe anteriore all’introduzione dell’obbligo di autorizzazione, l’onere della prova della data di realizzazione e della consistenza grava sul privato.
- La mera dichiarazione di preesistenza anteriore al 1967, non corroborata da documentazione idonea come fotografie, aerofotogrammetrie, mappe catastali o altri elementi probatori, non consente di ritenere legittimamente preesistente un manufatto incluso nell’intervento edilizio.
- Gli interventi ammessi dal Piano Casa, in quanto straordinari e premiali, non possono essere assentiti su edifici realizzati in assenza o difformità dal titolo edilizio quando non sia intervenuta sanatoria; la disciplina speciale non consente di utilizzare il beneficio ampliativo per regolarizzare manufatti abusivi o non comprovati nella loro legittima consistenza.
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