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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-421/20

Order of the General Court (Ninth Chamber) of 16 June 2021. — Sony Interactive Entertainment Europe Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark GT3 – Earlier EU figurative mark GT – Relative ground for refusal – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Article 8(5) of Regulation No 207/2009 (now Article 8(5) of Regulation 2017/1001) – Relevant public – Level of attention – Action manifestly well founded. — Case T-421/20

Giurisprudenza europea62020TO0421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’opposizione di Sony contro il marchio GT3. La censura accolta riguarda il fatto che la commissione di ricorso non aveva identificato il pubblico rilevante né il suo livello di attenzione, svolgendo così una valutazione troppo astratta del rischio di confusione. Non è stato quindi necessario esaminare gli altri motivi di ricorso. L’EUIPO è stato condannato alle spese.

Marchio UE: annullamento della decisione della Commissione di ricorso per mancata identificazione del pubblico di riferimento e del suo livello di attenzione nell’esame del rischio di confusione.

La questione giuridica

Se, nell’esame di un’opposizione fondata sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso possa limitarsi a un confronto astratto dei segni senza identificare il pubblico rilevante e il relativo grado di attenzione, e se tale omissione comporti errore di diritto idoneo a travolgere l’intera valutazione del rischio di confusione e del pregiudizio al marchio anteriore.

Principio di diritto

In materia di opposizione al marchio UE, la valutazione del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e del pregiudizio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, richiede necessariamente l’identificazione del pubblico pertinente e del suo grado di attenzione, poiché tali elementi incidono sulla percezione dei segni e non possono essere sostituiti da un confronto astratto. Se la commissione di ricorso omette di determinare il pubblico rilevante ritenendo irrilevante tale dato, commette un errore di diritto che vizia l’intera analisi e giustifica l’annullamento della decisione, senza che il Tribunale possa colmare per la prima volta tale lacuna in sede di controllo di legittimità.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 4
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 5
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 41
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 8 e 46-71
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 132
  • TFUE, articolo 267

Marchio UE GT3 contro GT

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE. Oggetto del contenzioso è la domanda di registrazione del segno denominativo GT3, opposta dalla titolare di un marchio figurativo anteriore GT e di un segno non registrato nel Regno Unito.

Fatti e procedimento amministrativo

Huawei Technologies Co. Ltd aveva depositato nel 2015 la domanda di registrazione del marchio UE GT3 per prodotti e servizi delle classi 9, 14 e 35. Sony Interactive Entertainment Europe Ltd aveva proposto opposizione invocando i motivi relativi di cui all’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento n. 207/2009.

L’opposizione era stata respinta dalla divisione di opposizione e, successivamente, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO aveva confermato il rigetto con decisione del 24 aprile 2020. La commissione di ricorso aveva ritenuto, in sostanza, che i segni non presentassero somiglianze visive, fonetiche o concettuali sufficienti; di conseguenza, aveva escluso sia il rischio di confusione sia la tutela rafforzata del marchio rinomato, senza esaminare nel merito le prove sulla reputazione. Quanto al motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 4, aveva ritenuto non provato l’uso del segno GT oltre una mera rilevanza locale.

Questioni sollevate

La ricorrente deduceva cinque motivi, ma la questione decisiva riguardava il primo, relativo agli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5.

In sintesi, la ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso:

  • non aveva identificato il pubblico pertinente;
  • non aveva stabilito se esso fosse composto da consumatori medi o professionisti;
  • non aveva considerato il livello di attenzione del pubblico;
  • aveva omesso di valutare il modo in cui una parte significativa di tale pubblico percepiva il marchio anteriore.

Normativa e parametri giuridici richiamati

Il Tribunale ricorda che, ratione temporis, si applica il regolamento n. 207/2009, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 26 ottobre 2015.

Le disposizioni centrali sono:

  • articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul rischio di confusione;
  • articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, sulla tutela del marchio anteriore dotato di reputazione;
  • articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, relativo ai segni non registrati e ad altri diritti anteriori;
  • articolo 132 del regolamento di procedura del Tribunale, che consente di decidere con ordinanza motivata quando la causa è manifestamente fondata e la questione è già stata risolta da giurisprudenza costante.

Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza sulla valutazione globale del rischio di confusione, in particolare:

  • GIORGIO BEVERLY HILLS, T-162/01;
  • easyHotel, T-316/07;
  • Intel, C-252/07;
  • Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97;
  • ancotel, T-408/09.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva anzitutto che il rischio di confusione non può essere valutato in astratto, ma deve essere fondato sulla percezione del pubblico rilevante. In particolare, la determinazione del pubblico di riferimento è essenziale perché il livello di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi e può incidere in modo decisivo sull’esito del giudizio.

Il Tribunale rileva che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso si era limitata a formulare un richiamo generale ai principi relativi al pubblico pertinente, senza applicarli concretamente al caso. La frase secondo cui non era necessario stabilire il livello di attenzione del pubblico né distinguere tra consumatori medi e professionisti mostra, secondo il Tribunale, che la commissione aveva deliberatamente rinunciato a individuare tale pubblico, assumendo che ciò non influisse sul risultato.

Questa impostazione è censurata perché:

  • il pubblico pertinente è un elemento cruciale dell’esame ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b);
  • anche per l’articolo 8, paragrafo 5, la valutazione del pregiudizio va compiuta rispetto a pubblici di riferimento determinati;
  • un confronto puramente astratto dei segni non è sufficiente.

Il Tribunale aggiunge che non può sostituirsi all’EUIPO individuando per la prima volta il pubblico pertinente e il suo livello di attenzione, poiché tale questione non era stata esaminata nel merito dall’autorità amministrativa competente.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando la causa manifestamente fondata ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura. Di conseguenza:

  • la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO è annullata;
  • non è necessario esaminare gli altri motivi;
  • l’EUIPO è condannato alle spese.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nelle controversie su opposizione al marchio UE, la commissione di ricorso deve sempre determinare concretamente il pubblico rilevante e il suo grado di attenzione prima di concludere sull’assenza di rischio di confusione o sulla mancanza delle condizioni per la tutela del marchio rinomato. La mancata identificazione di tali elementi costituisce errore di diritto e comporta l’annullamento della decisione impugnata.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionereputazione del marchioprocedimento dinanzi all'EUIPO

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