Cassazione Penale, Sentenza n. 20291/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Tuttavia la Corte di Cassazione ha rilevato che i reati contestati, riconducibili agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e fatti risalenti al 19/09/2015, erano estinti per prescrizione. Per tale motivo la Cassazione non ha esaminato il merito delle censure relative alla fondatezza dei motivi di ricorso, perché l'accertamento della causa estintiva impedisce la prosecuzione del processo e impone l'immediata declaratoria dell'estinzione.
La decisione
La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. In conseguenza di ciò è stata eliminata la sanzione amministrativa accessoria applicata, in quanto, ai sensi dell'art. 224, comma 3, del Codice della Strada, la competenza esclusiva ad accertare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa spetta al Prefetto. La Corte ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Forlì per gli adempimenti di sua competenza.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
Norma relativa alla guida in stato di ebbrezza; nel caso di specie il fatto ad essa riferito è stato ritenuto estinto per prescrizione, con conseguente impossibilità di proseguire la cognizione penale.
art. 187 Codice della Strada
Norma relativa alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e reati connessi; anche questo fatto è stato considerato estinto per prescrizione nella vicenda, determinando l'annullamento della sentenza impugnata.
art. 224, comma 3, Codice della Strada
"L'estinzione del reato per prescrizione comporta l'esclusiva competenza del prefetto a procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria"
La Corte ha interpretato che, cessata la punibilità per prescrizione, la verifica e l'eventuale applicazione o eliminazione della sanzione amministrativa accessoria spettano al Prefetto; dunque la sanzione accessoria applicata in sede penale deve essere eliminata e la materia affidata all'autorità amministrativa.
art. 129, comma ultimo, Codice di Procedura Penale
Richiamato nella decisione come norma applicabile solo se ricorre una causa di non punibilità espressamente prevista: la Corte ha ritenuto non evidente il ricorrere di tali cause nel caso concreto, per cui non è stata fatta applicazione di tale disposizione in sede di cassazione.
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio emerge che il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione deve dichiarare immediatamente l'estinzione e non può rinviare il processo per decidere sul merito delle censure; l'annullamento avviene senza rinvio.
- L'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione esclude la prosecuzione del processo penale e prevale sulla valutazione delle questioni di merito presentate dal ricorrente.
- Quando il reato è estinto per prescrizione, l'eventuale sanzione amministrativa accessoria irrogata in sede penale deve essere eliminata e la competenza a verificare l'applicabilità di sanzioni amministrative spetta esclusivamente al Prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3, C.d.S.
- La Corte non può applicare ex novo cause di non punibilità (art. 129 c.p.p., ultimo comma) in assenza di elementi chiari che le comprovino; tali questioni devono risultare evidenti dalla motivazione della decisione impugnata per essere valutate d'ufficio in cassazione.
- In situazioni analoghe è opportuno valutare distintamente la responsabilità penale (soggetta a prescrizione) e gli effetti amministrativi residuali: l'estinzione penalistica non esclude in astratto accertamenti/decisività dell'autorità amministrativa competente sulle sanzioni accessorie.
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