Cassazione Penale, Sentenza n. 3551/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto a Petriccione la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere del 15/10/2012-05/11/2012 (indagato per tentata estorsione, poi assolto). Il ricorso deduce: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 314 c.p.p. comma 4 per non aver verificato se l'interessato fosse già sottoposto a detenzione domiciliare (o altro titolo detentivo) nel periodo di cui si chiede la riparazione; 2) omessa o contraddittoria motivazione della Corte territoriale in ordine alla condizione di libertà/detenzione nel periodo rilevante; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 314 c.p.p. comma 1 poiché il ricorrente avrebbe concorso a far sorgere la misura (per precedenti e per la frequentazione del coimputato), con conseguente possibile riduzione o esclusione dell'indennizzo. Il Ministero lamenta inoltre che l'Amministrazione non aveva partecipato al dibattimento di merito e ha sollevato queste questioni solo in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando la causa alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto l'ordinanza di merito viziata da contraddittorietà e carenza motivazionale: emergono elementi che lasciano il dubbio circa l'esistenza di un titolo detentivo alternativo (detenzione domiciliare) nel periodo in cui fu eseguita la misura cautelare, ma la Corte territoriale aveva affermato senza adeguato confronto che non risultavano procedimenti o pene eseguibili. La Cassazione ha ricordato che il giudice della riparazione deve dare conto del titolo detentivo eventualmente esistente al momento dell'esecuzione dell'ordinanza che ha dato causa all'ingiusta detenzione, per valutare l'applicabilità dell'art. 314, comma 4, c.p.p.; perciò ha disposto il rinvio per le necessarie verifiche e per la regolamentazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen. (comma 4)
La norma esclude il diritto alla riparazione, o ne limita la misura, quando la privazione della libertà si sovrappone temporalmente a limitazioni di libertà sofferte in forza di altro titolo (esecuzione di pena o altro provvedimento): l'esclusione opera integralmente se il diverso titolo è definitivo; con riferimento a misure cautelari concorrenti, l'esclusione opera solo se la misura concorrente è di pari o maggiore grado di afflittività rispetto a quella per cui si chiede l'indennizzo.
art. 314 cod. proc. pen. (comma 1)
Prevede il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, ma consente al giudice di valutare e, se del caso, limitare o escludere l'indennizzo quando emerge che lo stesso soggetto abbia contribuito a determinare la misura cautelare o abbia aggravato le ragioni della custodia (es. comportamenti che hanno favorito l'applicazione della misura).
art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.
Norme richiamate come criteri e condizioni per l'applicabilità della custodia cautelare in carcere; richiamate nel contesto per evidenziare che la misura cautelare originaria fosse priva dei requisiti richiesti.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve esaminare e motivare esplicitamente l'esistenza di eventuali titoli detentivi alternativi (pena da espiare, detenzione domiciliare, altra misura) per il periodo di sovrapposizione: se esiste sovrapposizione temporale, va applicato l'art. 314 c.p.p. comma 4 per valutare la riduzione o l'esclusione dell'indennizzo.
- L'Amministrazione dello Stato convenuta deve partecipare al procedimento di merito e depositare gli atti difensivi; non può introdurre in cassazione per la prima volta fatti decisivi che avrebbero dovuto essere prodotti in primo grado o in appello.
- La Corte di cassazione non può valorizzare fatti nuovi di merito prospettati per la prima volta in sede di legittimità, ma può verificare la correttezza giuridica e la completezza della motivazione della decisione impugnata e annullarla se riscontrata contraddittoria o carente.
- Quando è contestata la contemporanea esistenza di una misura detentiva alternativa, il giudice deve anche valutare il 'grado di afflittività' delle misure contestate (per le misure cautelari: se la misura concorrente è di pari o maggiore grado, l'esclusione della riparazione può operare).
- Se emerge che il beneficiario ha in qualche modo contribuito a determinare la misura cautelare (es. precedenti, violazioni di arresti domiciliari, rapporti fattuali con coindagati), il diritto all'indennizzo può essere ridotto o escluso ai sensi dell'art. 314 comma 1; tale valutazione deve però essere svolta e motivata in sede di merito.
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