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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22034/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: 1) censura della confermata responsabilità per ricettazione nonostante si tratterebbe di "falso grossolano" e senza rinnovazione dell'istruttoria peritale; 2) mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza, reato contravvenzionale); 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) omissione di pronuncia sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria formulata in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi ritenendoli manifestamente infondati: ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), rilevando che la contraffazione non era così grossolana da escludere l'idoneità ingannatoria del marchio e che sussisteva il dolo nella forma eventuale (non mera negligenza). Ha altresì ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) effettuata dai giudici di merito. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo all'omessa motivazione sulla richiesta di conversione della pena in sanzione pecuniaria: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale omissione e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio soltanto su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Norma sulla falsificazione di segni distintivi; la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere per tale reato nei confronti dell'imputato; la Cassazione non ha ritenuto necessario rimettere quella decisione in discussione.

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha confermato la condanna ritenendo integrato il reato, anche in presenza di marchi contraffatti in parte grossolani, quando sussista l'idoneità ingannatoria e il dolo nella forma eventuale (accettazione del rischio dell'illecita provenienza).

  • art. 712 c.p.

    Prevede l'acquisto di cose di sospetta provenienza (ipotesi contravvenzionale). La Corte ha ritenuto corretta la mancata riqualificazione in tale reato, perché la quantità/tipologia dei beni e le circostanze facevano ritenere integrato il reato più grave di ricettazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda che la valutazione è complessa e discrezionale, richiede l'esame congiunto degli elementi di cui all'art. 133 c.p.; i giudici di merito hanno escluso la tenuità alla luce del danno all'economia, decisione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la tenuità: la Corte richiama che il giudizio di tenuità richiede riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo; non è necessario analizzare tutti gli elementi, basta indicare quelli ritenuti rilevanti.

Massime di principio

  • La grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente il reato: va valutata l'attitudine ingannatoria del marchio in sé; se il falso può indurre in errore, resta integrato il reato di cui all'art. 474 e/o la ricettazione.
  • La ricettazione (art. 648 c.p.) può essere integrata anche con dolo nella forma eventuale: la consapevolezza del rischio che la merce fosse di illecita provenienza (soprattutto per quantità e tipologia dei beni) giustifica la qualificazione come reato più grave rispetto all'acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.).
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è eminentemente di merito e richiede una valutazione complessiva degli elementi di cui all'art. 133 c.p.; decisioni motivate dei giudici di merito difficilmente sono riformabili in cassazione.
  • Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su una specifica istanza (es. conversione della pena in sanzione pecuniaria), la Corte di Cassazione può annullare e rinviare limitatamente a quella omissione affinché il giudice di merito si pronunci.
  • In materia di contraffazione e ricettazione, la prova delle modalità e delle caratteristiche della merce (dettagli del marchio, modalità di vendita, quantità) è centrale: la sola affermazione di "falso grossolano" senza adeguati elementi probatori non basta a escludere il reato.

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