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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43927/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per frode assicurativa: Scalzi deduceva (i) omessa declaratoria di tardività della querela (contestando il momento di decorrenza del termine per la querela) e (ii) errata utilizzazione delle dichiarazioni rese agli investigatori privati dalla persone indagate senza applicazione della disciplina dell'art. 391‑bis c.p.p.; Bianco e Muto deducevano la nullità derivante dalla mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, sostenendo che tale nullità non è sanata dall'appello proposto dal solo difensore d'ufficio e che, per ciò, non erano decorsi i termini di impugnazione

La decisione

Per Scalzi: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per reiterazione di questioni già esaminate in appello; i giudici hanno ritenuto corretta la valutazione sulla decorrenza del termine per la querela (dal momento della conoscenza certa con la relazione investigativa conclusiva) e la utilizzabilità delle dichiarazioni rese all'investigatore privato come confessioni stragiudiziali; Scalzi è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Per Bianco e Muto: il motivo relativo alla mancata notifica dell'estratto contumaciale non è manifestamente infondato; ne consegue che i reati, per tali imputati, sono estinti per prescrizione e la sentenza di appello è annullata senza rinvio nei loro confronti; tuttavia essi sono comunque condannati alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione e l'inammissibilità per censure manifestamente infondate; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso di Scalzi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e altre sanzioni in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; adottata per condannare Scalzi al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 391‑bis cod. proc. pen.

    Regola le modalità di assunzione delle dichiarazioni rese dall'indagato in fase di indagini; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non fosse applicabile alle dichiarazioni rese all'investigatore privato in assenza di procedimento penale già pendente.

  • art. 642 cod. pen.

    Prevede il reato di frode in danno delle assicurazioni; la Corte ha confermato che le dichiarazioni rese all'investigatore privato possono essere valutate come confessioni stragiudiziali ai fini della prova del reato.

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Disciplina la nullità degli atti successivi quando manca la notifica dell'estratto contumaciale; la Corte richiamando giurisprudenza consolidata ha ritenuto che l'omessa notifica comporti nullità intermedia non sanata dall'appello del solo difensore d'ufficio.

  • Decisione Corte Costituzionale n. 317/2009

    Richiamata per il principio secondo cui la mancata notifica dell'estratto contumaciale impedisce la decorrenza dei termini di impugnazione a carico dell'imputato.

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per la querela della parte offesa può iniziare solo dal momento in cui questa ha conoscenza certa, su basi concrete e documentate, della falsità del fatto denunciato (ad es. da relazione investigativa conclusiva).
  • Le dichiarazioni rese dall'indagato all'investigatore privato delegato dalla compagnia assicurativa hanno natura di confessione stragiudiziale e sono utilizzabili in giudizio; la disciplina dell'art. 391‑bis c.p.p. si applica solo se le dichiarazioni sono acquisite nell'ambito di un procedimento penale già pendente.
  • L'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado configura una nullità a regime intermedio che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dall'appello proposto dal solo difensore di ufficio: l'imputato conserva il diritto alla notifica per poter proporre appello personalmente o nominare difensore di fiducia.
  • Se la nullità per mancata notifica impedisce la decorrenza dei termini di impugnazione, ne possono derivare effetti estintivi per prescrizione se nel frattempo matura il termine estintivo; occorre calcolare con attenzione le date di effettiva decorrenza e gli eventuali periodi di sospensione (es. sospensioni COVID).
  • In cassazione, motivi già esaminati e risolti dal giudice di merito e non innovativi rischiano di essere dichiarati manifestamente infondati e il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e, se del caso, a somme in favore della Cassa delle ammende.

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