Cassazione Penale, Sentenza n. 43927/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per frode assicurativa: Scalzi deduceva (i) omessa declaratoria di tardività della querela (contestando il momento di decorrenza del termine per la querela) e (ii) errata utilizzazione delle dichiarazioni rese agli investigatori privati dalla persone indagate senza applicazione della disciplina dell'art. 391‑bis c.p.p.; Bianco e Muto deducevano la nullità derivante dalla mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, sostenendo che tale nullità non è sanata dall'appello proposto dal solo difensore d'ufficio e che, per ciò, non erano decorsi i termini di impugnazione
La decisione
Per Scalzi: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per reiterazione di questioni già esaminate in appello; i giudici hanno ritenuto corretta la valutazione sulla decorrenza del termine per la querela (dal momento della conoscenza certa con la relazione investigativa conclusiva) e la utilizzabilità delle dichiarazioni rese all'investigatore privato come confessioni stragiudiziali; Scalzi è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Per Bianco e Muto: il motivo relativo alla mancata notifica dell'estratto contumaciale non è manifestamente infondato; ne consegue che i reati, per tali imputati, sono estinti per prescrizione e la sentenza di appello è annullata senza rinvio nei loro confronti; tuttavia essi sono comunque condannati alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione e l'inammissibilità per censure manifestamente infondate; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso di Scalzi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e altre sanzioni in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; adottata per condannare Scalzi al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
art. 391‑bis cod. proc. pen.
Regola le modalità di assunzione delle dichiarazioni rese dall'indagato in fase di indagini; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non fosse applicabile alle dichiarazioni rese all'investigatore privato in assenza di procedimento penale già pendente.
art. 642 cod. pen.
Prevede il reato di frode in danno delle assicurazioni; la Corte ha confermato che le dichiarazioni rese all'investigatore privato possono essere valutate come confessioni stragiudiziali ai fini della prova del reato.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina la nullità degli atti successivi quando manca la notifica dell'estratto contumaciale; la Corte richiamando giurisprudenza consolidata ha ritenuto che l'omessa notifica comporti nullità intermedia non sanata dall'appello del solo difensore d'ufficio.
Decisione Corte Costituzionale n. 317/2009
Richiamata per il principio secondo cui la mancata notifica dell'estratto contumaciale impedisce la decorrenza dei termini di impugnazione a carico dell'imputato.
Massime di principio
- La decorrenza del termine per la querela della parte offesa può iniziare solo dal momento in cui questa ha conoscenza certa, su basi concrete e documentate, della falsità del fatto denunciato (ad es. da relazione investigativa conclusiva).
- Le dichiarazioni rese dall'indagato all'investigatore privato delegato dalla compagnia assicurativa hanno natura di confessione stragiudiziale e sono utilizzabili in giudizio; la disciplina dell'art. 391‑bis c.p.p. si applica solo se le dichiarazioni sono acquisite nell'ambito di un procedimento penale già pendente.
- L'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado configura una nullità a regime intermedio che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dall'appello proposto dal solo difensore di ufficio: l'imputato conserva il diritto alla notifica per poter proporre appello personalmente o nominare difensore di fiducia.
- Se la nullità per mancata notifica impedisce la decorrenza dei termini di impugnazione, ne possono derivare effetti estintivi per prescrizione se nel frattempo matura il termine estintivo; occorre calcolare con attenzione le date di effettiva decorrenza e gli eventuali periodi di sospensione (es. sospensioni COVID).
- In cassazione, motivi già esaminati e risolti dal giudice di merito e non innovativi rischiano di essere dichiarati manifestamente infondati e il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e, se del caso, a somme in favore della Cassa delle ammende.
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