Sentenza del 31/03/2020 n. 116 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per la tardiva presentazione di due registri di repertorio relativi al primo e secondo quadrimestre 2011; l'Amministrazione ha contestato la violazione dell'art. 68, comma 1, D.P.R. 131/1968 e ha applicato la sanzione ex art. 73 dello stesso D.P.R. Il ricorrente ha sostenuto che la norma sanziona la mancata presentazione e non il mero ritardo, ha invocato la causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma quinto‑bis, d.lgs. 472/1997, ha chiesto l'applicazione del ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997) e ha richiamato il principio di leale collaborazione per addebitare all'Amministrazione la gestione delle scadenze.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Commissione ha ritenuto che la norma sanzioni sia l'omessa sia l'irregolare presentazione del repertorio e che il ritardo costituisca irregolarità. È stato escluso l'applicabilità dell'art. 6, comma quinto‑bis (non trattandosi di causa di non punibilità) e del ravvedimento operoso (non applicabile dopo l'avvio dell'attività accertativa dell'Ufficio). Il principio di leale collaborazione non può essere esteso fino a far gravare sull'Amministrazione l'obbligo di tenere lo scadenziario degli adempimenti del soggetto obbligato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e l'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado pari a euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 68, comma 1, D.P.R. 131/1968
La norma sanziona sia l'omessa sia l'irregolare presentazione del repertorio; il ritardo nella presentazione è considerato irregolarità sanzionabile.
art. 73, D.P.R. 131/1968
Prevede l'applicazione della sanzione per le violazioni relative alla presentazione del repertorio; è stata la norma applicata per comminare la sanzione al contribuente.
art. 6, comma quinto‑bis, d.lgs. 472/1997
Esclusa come causa di non punibilità nel caso di tardiva presentazione, poiché il ritardo ha inciso sulla regolarità dell'azione dell'Amministrazione finanziaria.
art. 13, d.lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso)
Il ravvedimento operoso è inapplicabile dopo l'avvio dell'attività accertativa dell'Ufficio; dunque non poteva essere invocato dall'appellante in questa fase.
Principio di leale collaborazione
Il principio non impone all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di tenere lo scadenziario degli obblighi del contribuente né di sostituirsi a questo nella tempestiva esecuzione degli adempimenti.
Massime di principio
- La tardiva presentazione di adempimenti formali (es. registri di repertorio) va considerata irregolarità e può essere sanzionata alla stregua dell'omessa presentazione se la normativa così prevede.
- Le cause di non punibilità devono trovare specifica applicazione al caso concreto: la semplice tardiva presentazione non sempre integra le fattispecie che escludono la punibilità se il ritardo ha inciso sull'azione amministrativa.
- Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo prima che l'Amministrazione abbia intrapreso attività accertativa; una volta avviata l'attività, il ravvedimento non è più efficace per estinguere o ridurre la sanzione.
- Il principio di leale collaborazione non obbliga l'Amministrazione a provvedere al controllo o alla gestione degli scadenziari dei soggetti obbligati; la responsabilità dell'adempimento resta del contribuente.
- In giudizio tributario le spese seguono in genere la soccombenza: chi perde è normalmente condannato alle spese del grado.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 apr 2020Sentenza del 01/04/2020 n. 10916 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 apr 2020Sentenza del 02/04/2020 n. 7651 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 apr 2020Sentenza del 02/04/2020 n. 7650 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 apr 2020Sentenza del 02/04/2020 n. 7649 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 apr 2020Sentenza del 02/04/2020 n. 7648 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 apr 2020Sentenza del 02/04/2020 n. 7647 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →