Sentenza del 02/04/2020 n. 7650 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata della CTR e ha rinviato la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, disponendo anche la rifusione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione si basa sull'erronea applicazione della norma da parte della CTR che ha disatteso il principio già enunciato nella sentenza n. 14332/2009.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Banca ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che, nonostante avesse richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14332/2009, si era discostata da tale principio nel merito. La controversia riguarda la determinazione della base imponibile INVIM in caso di alienazione a titolo oneroso di immobile oggetto di leasing a seguito del riscatto da parte dell'utilizzatore. La Corte aveva stabilito che va operata una distinzione a seconda che il presupposto impositivo si verifichi entro il 31/12/1992 (applicazione art. 6 DPR n. 643/1972: valore finale corrispondente alla somma del prezzo di riscatto e di tutte le somme versate a titolo di canone/maxicanone) oppure successivamente (applicazione D.Lgs. n. 504/1992, art. 17: si assume il "valore in comune commercio del bene", valutato caso per caso tenendo conto dei vincoli e oneri che ne limitano il godimento, ivi compreso il vincolo derivante dal contratto di locazione finanziaria, senza rilevanza della circostanza che acquirente sia l'utilizzatore). Nel caso di specie il riscatto è avvenuto il 26.1.1994 (registrato il 2.2.1994), dunque va applicata la normativa successiva al 31/12/1992; la CTR tuttavia ha determinato la base imponibile ricomprendendo la sommatoria dei canoni versati e del maxicanone, aderendo di fatto al criterio precedente e contrastando la previsione del D.Lgs. n. 504/1992.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6
Per i casi in cui il presupposto impositivo si sia verificato entro il 31/12/1992, l'incremento di valore si determina assumendo come valore finale la totalità dei corrispettivi: prezzo di riscatto più tutte le somme versate a titolo di canone o maxicanone (pagamenti assimilati ad IVA).
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17
"valore in comune commercio del bene" (art. 17, comma 7, lett. a)
Per i fatti verificatisi dopo il 31/12/1992 il valore finale deve riferirsi al valore in comune commercio del bene; tale valore va determinato caso per caso tenendo conto dei pregi e delle limitazioni (vincoli/oneri) che incidono sul godimento dell'immobile, incluso il vincolo derivante dal leasing; non è corretto determinare il valore esclusivamente come sommatoria di canoni e maxicanone.
Cassazione, sentenza n. 14332/2009
Principio di diritto: in materia di INVIM e riscatti da leasing, la determinazione dell'imponibile dipende dalla data del presupposto (entro o dopo il 31/12/1992) e impone, per i fatti successivi al 1992, una valutazione obiettiva del valore venale che consideri i vincoli sul bene, indipendentemente dall'identità dell'acquirente.
Massime di principio
- Distinguere sempre se il fatto imponibile sia avvenuto entro o dopo il 31/12/1992: norme e criteri di determinazione della base imponibile sono differenti.
- Per operazioni anteriori al 31/12/1992 (applicazione DPR n. 643/1972, art. 6): la base imponibile può essere determinata sommando prezzo di riscatto e tutti i canoni/maxicanoni versati.
- Per operazioni successive al 31/12/1992 (applicazione D.Lgs. n. 504/1992, art. 17): il valore finale deve essere il valore in comune commercio del bene, stimato caso per caso tenendo conto di vincoli e oneri (incluso il leasing); non è ammessa una determinazione automatica basata sulla sommatoria dei versamenti.
- Il fatto che l'acquirente sia l'utilizzatore/riscatto non impedisce che la valutazione del valore venale sia oggettivamente riferita al bene e ai suoi vincoli; non va privilegiata la posizione soggettiva dell'acquirente.
- I giudici di merito devono rispettare i principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione; un richiamo formale al precedente non è sufficiente se la motivazione contrasta con il principio enunciato.
- In caso di contrasto applicativo da parte dell'ufficio o del giudice di appello, il contribuente può ottenere cassazione e rinvio per nuovo esame conformemente al principio di diritto stabilito.
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