Cassazione Penale, Sentenza n. 13007/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (riesame) che aveva confermato l'ordinanza del G.i.p. di Vibo Valentia applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di sequestro di persona e rapina aggravata. Il ricorrente deduceva: (i) assenza di autonoma valutazione del G.i.p. e del riesame, con sovrapposizione ad altri provvedimenti e adesione alla richiesta del P.M. (art. 292 comma 2 lett. C) e C‑bis) c.p.p.); (ii) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), sostenendo mancata considerazione della sua posizione soggettiva e dello stato di incensuratezza, mancata giustificazione dell'esigenza probatoria, e ingiustificata valorizzazione della facoltà di non rispondere; contestazione anche del pericolo di reiterazione ritenuto dal giudice come basato su indimostrata "professionalità" delinquenziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) il motivo sulla mancata autonoma valutazione era infondato perché il Tribunale aveva richiamato e valutato specificamente le pagine 18 e ss. dell'ordinanza del G.i.p., dimostrando un esame critico del materiale indiziario; (ii) la motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari era adeguata e logica: erano emerse minacce alla persona offesa (rischio di inquinamento probatorio) e indizi di spiccate capacità delinquenziali e di un metodo collaudato, giustificando il pericolo di reiterazione. Le censure del ricorrente sono state ricondotte a mera rivalutazione dei fatti, non rilevante in cassazione per vizi di diritto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. poiché la pronuncia non comporta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. C) e C-bis) cod. proc. pen.
Richiesta di riesame delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fornito autonoma e critica valutazione degli elementi indiziari, quindi non vi è violazione della norma relativa al corretto esame della richiesta cautelare.
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari (esigenze cautelari, pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto che tali esigenze fossero adeguatamente motivate dal Tribunale: minacce alla persona offesa giustificano il rischio di inquinamento probatorio; modalità della condotta e indizi sul metodo delinquenziale giustificano il pericolo di reiterazione.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Previsione di inammissibilità per mancanza di specificità del motivo di impugnazione. La Corte ha applicato tale principio ritenendo il motivo generico e non confrontato con le specifiche argomentazioni contenute nelle pagine richiamate dall'ordinanza impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione di trasmissione al Direttore dell'Istituto penitenziario di copia del provvedimento quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto la trasmissione della copia.
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari non è sufficiente dissentire sulla valutazione dei fatti: occorre denunciare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; censure meramente valutative sono inammissibili.
- Per contestare l'autonomia della valutazione del giudice di merito è necessario confrontarsi puntualmente con i passaggi specifici dell'atto impugnato (citare e confutare le pagine/argomentazioni concrete), altrimenti il motivo rischia di essere considerato aspecifico e inammissibile.
- Le esigenze cautelari possono essere adeguatamente motivate anche con elementi relativi al rischio di inquinamento probatorio (es. minacce alla persona offesa) e con indici sulla modalità e continuità della condotta che evidenziano capacità o metodo delinquenziale; tali argomentazioni sono difficili da impugnare in sede di legittimità se adeguatamente spiegate.
- Lo stato di incensuratezza dell'indagato non prevale automaticamente sull'esistenza delle esigenze cautelari: va dimostrato che l'assenza di precedenti neutralizza concretamente i rischi indicati dal giudice (probatorio o di reiterazione).
- Critiche sull'uso della facoltà di non rispondere o su valutazioni probatorie devono essere inquadrate come violazioni di legge o manifesta illogicità per essere rilevanti in cassazione; altrimenti si configurano come riedizione della valutazione dei fatti.
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