Cassazione Penale, Sentenza n. 51146/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente ad alcune statuizioni: denuncia vizio di motivazione e carenza di prova circa l'elemento oggettivo del reato di percosse; contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p.; lamenta la mancata esclusione della menzione e la illegittimità della condanna alle spese a favore delle parti civili in ragione della declaratoria di prescrizione per il reato di cui all'art.660 c.p.; si duole infine di presunta omissione motivazionale sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile nel resto e fondato solo nella quantificazione delle spese in favore delle parti civili. Accoglie la censura soltanto in parte annullando senza rinvio la parte della sentenza impugnata che liquida le spese a favore di ciascuna parte civile e ridetermina complessivamente tali spese in euro 1.300,00 oltre accessori di legge. Le restanti censure sono dichiarate inammissibili o manifestamente infondate, con conferma delle decisioni di merito riguardanti la sostanza delle condanne e la declaratoria di prescrizione ove dichiarata.
Norme richiamate
art. 660 c.p.
Fatto relativo a molestie; la Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione per tale reato ma ha comunque confermato profili di responsabilità civile connessi alle condotte contestate
art. 612 c.p.
Reato contestato in primo grado e richiamato nelle statuizioni confermate in parte; impatto sulla valutazione complessiva delle condotte
art. 581 c.p.
Reato di percosse: la Corte d'appello ha confermato la condanna quanto a questo reato agli effetti penali; in Cassazione non è consentito riesaminare valutazioni di fatto proprie di giudice di pace o di merito
art. 578 c.p.p.
Rinvio nella sentenza d'appello alla ricostruzione dei comportamenti e alla conferma della responsabilità civile anche per fatti soggetti a prescrizione penale
art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
Limite del ricorso per cassazione rispetto alle sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace: impugnabilità in Cassazione solo per violazione di legge, non per contestazione di motivazione di merito
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
Norma che, congiuntamente agli artt. richiamati, limita la cognizione in Cassazione sulle sentenze di appello relative a reati da giudice di pace
art. 611 c.p.p.
Richiama il termine per il deposito di memorie; la memoria depositata dall'avv. Vincenzo Belli è stata disattesa per tardività
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità invocata dal ricorrente è stata ritenuta inapplicabile nel caso concreto, anche in ragione della prevalenza della disciplina speciale dettata dal d.lgs. n. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace
art. 63 d.lgs. n. 274/2000
Secondo la Corte tale disposizione salva l'applicazione della definizione di cui all'art. 34 del medesimo decreto e prevale sull'art. 131-bis c.p., impedendo l'applicazione di quest'ultimo nei reati di competenza del giudice di pace
art. 34 d.lgs. n. 274/2000
Riferimento normativo richiamato come prevalente rispetto all'art. 131-bis c.p. per i reati di competenza del giudice di pace
Sez. U, Sentenza n. 5368:3 del 22/06/2017 (Rv. 271587)
Precedente richiamato a sostegno della prevalenza della disciplina del d.lgs. 274/2000 sulle cause speciali di non punibilità in materia di competenza del giudice di pace
art. 12 d.m. 55/2014
Norma regolamentare sulla liquidazione delle spese processuali: la Corte di cassazione ha ritenuto che la quantificazione delle spese in sentenza di appello eccedesse la regola sancita da tale articolo e ha ridotto l'importo complessivo a euro 1.300,00
Massime di principio
- Se il reato è di competenza del giudice di pace, in Cassazione le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione di fatto o di motivazione di merito sono normalmente inammissibili: è consentito il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 2‑bis, e d.lgs. n. 274/2000).
- La declaratoria di prescrizione penale non impedisce automaticamente la conferma di responsabilità civile: il giudice può comunque riconoscere il danno e condannare al risarcimento se la ricostruzione del fatto lo giustifica.
- Le cause speciali di non punibilità (es. art. 131‑bis c.p.) possono essere precluse o modulati dalla normativa speciale sulla competenza (d.lgs. n. 274/2000): verificare sempre la prevalenza normativa prima di invocarle.
- Gli atti processuali depositati oltre i termini previsti (es. memorie difensive) possono essere esclusi dalla valutazione per violazione di termini procedurali (art. 611 c.p.p.).
- Errori di quantificazione delle spese processuali in grado d'appello possono essere rettificati dalla Corte di cassazione: la Suprema Corte può annullare la liquidazione delle spese e rideterminarla conformemente ai parametri normativi (es. d.m. 55/2014, art.12).
- Le doglianze reiterative o generiche (aspecifiche) sulla motivazione o sul trattamento sanzionatorio sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate se la motivazione di merito risulta adeguata e congrua.
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