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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23657/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva ottenuto un contributo/finanziamento regionale per acquistare e ultimare un capannone funzionale all'attività di commercio di articoli sportivi e di attrezzature per palestre. In seguito, la Regione aveva revocato l'agevolazione e chiesto la restituzione delle somme, ritenendo violato il vincolo di destinazione dell'immobile. La società aveva agito per ottenere l'accertamento della permanenza dei requisiti per conservare il beneficio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda della società e accolto la riconvenzionale di restituzione; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello principale ex art. 348-bis c.p.c. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità dell'ordinanza d'inammissibilità per omessa motivazione e per avere la Corte d'appello deciso su questioni estranee al thema decidendum; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e per avere il giudice di merito integrato illegittimamente l'atto di revoca con ragioni diverse da quelle amministrative; 3) violazione degli artt. 244 c.p.c. e 2697 c.c. per l'erronea esclusione della prova testimoniale e per la mancata valutazione della documentazione, nonché per l'erronea interpretazione della normativa regionale sugli incentivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure rivolte all'ordinanza di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., ricordando che, in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, il ricorso per cassazione va proposto contro la sentenza di primo grado e non contro l'ordinanza di filtro, salvo i limiti già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto alle censure rivolte alla sentenza del Tribunale, ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il giudice ordinario, in controversie su contributi e sovvenzioni pubbliche, può verificare tutti i presupposti del diritto alla conservazione del beneficio e non solo quelli richiamati nel provvedimento di revoca. Ha ritenuto inoltre non censurabile il mancato ingresso delle prove testimoniali genericamente formulate, e infondato il rilievo secondo cui la modifica dell'attività prevalente dell'impresa non inciderebbe sul diritto al finanziamento, poiché la disciplina regionale richiamata esige che permangano le condizioni soggettive e oggettive per beneficiare dell'incentivo. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    l'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa dal giudice di secondo grado ha natura prognostica e, nei limiti richiamati dalla Corte, non è autonomamente ricorribile per cassazione per far valere l'omessa pronuncia su singoli motivi di gravame.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, il ricorso per cassazione deve essere proposto contro la sentenza di primo grado; non è ammissibile il ricorso contro l'ordinanza di filtro per i vizi dedotti nel caso di specie.

  • art. 111 Cost.

    non consente, nel contesto esaminato, di impugnare in cassazione l'ordinanza di inammissibilità dell'appello per omessa pronuncia su un motivo di gravame.

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato quando il giudice, in una controversia sulla revoca di un contributo pubblico, accerta i presupposti del diritto alla conservazione della sovvenzione anche oltre le specifiche ragioni poste a base del provvedimento amministrativo.

  • art. 244 c.p.c.

    la prova per testimoni richiede capitoli specifici e determinati, collocati univocamente nel tempo e nello spazio; in difetto, la mancata ammissione non integra violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    la censura è infondata se si risolve in un mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di merito.

  • art. 4 D.P.Reg. 250/2002

    le condizioni previste per le PMI che svolgono attività nei settori del commercio, turismo e servizi, e l'esclusione delle imprese artigiane, valgono sia per il riconoscimento sia per il mantenimento del diritto all'incentivo.

  • art. 16, comma 3, lett. a), D.P.Reg. 250/2002

    il contributo regionale è revocato in caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge regionale e dal regolamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ricorrendo i presupposti processuali, il soccombente deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    ha introdotto nel d.P.R. n. 115/2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio ordinario avente ad oggetto contributi o sovvenzioni pubbliche, il tema del decidere non coincide necessariamente con la sola legittimità formale del provvedimento di revoca: il giudice può e deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti del diritto alla conservazione del beneficio, se la domanda delle parti è impostata in termini di accertamento del diritto a mantenere o a restituire la sovvenzione.
  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non è autonomamente ricorribile per cassazione per denunciare l'omessa pronuncia su singoli motivi di gravame; il ricorso, nei casi consentiti, va indirizzato contro la sentenza di primo grado.
  • Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. la decisione che, in una controversia su revoca di contributo, consideri fatti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiamati nel provvedimento amministrativo, quando tali fatti siano rilevanti ai fini dell'accertamento del diritto sostanziale alla sovvenzione.
  • La prova testimoniale può essere legittimamente rifiutata quando i capitoli di prova siano generici o privi di un'adeguata specificazione temporale e spaziale, perché la specificità è necessaria sia per valutare la rilevanza della prova sia per consentire il contraddittorio della controparte.
  • La modifica dell'attività prevalente dell'impresa beneficiaria, ove incompatibile con i requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina agevolativa, può incidere sul mantenimento del beneficio anche se il finanziamento sia stato originariamente destinato allo scopo dichiarato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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